Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 02-11-2011, n. 39370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 5 novembre 2010 la Corte d’Appello de L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.D. avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 9 giugno 2005. Ha ritenuto quel collegio che i motivi d’impugnazione non soddisfacessero il requisito di specificità.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta il giudizio di genericità espresso dalla Corte di merito, osservando che i motivi di appello si incentravano sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena inflitta.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’esame dell’atto di appello proposto dal C. permette di evidenziare come le ragioni di doglianza espresse nei confronti della sentenza di primo grado riguardassero, sotto un primo aspetto, il diniego delle attenuanti generiche, disposto – a detta dell’impugnante – senza alcuna motivazione; e sotto un secondo aspetto la concreta modulazione della pena, di cui era sostenuta l’eccessività.

Nell’illustrare il primo motivo l’appellante si richiamava alle necessità di valutare, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non già la astratta gravita del titolo di reato, ma l’entità del fatto nella sua realizzazione concreta; osservava, altresì, come non fossero di per sè ostativi i precedenti penali.

L’illustrazione del secondo motivo comprendeva il richiamo alle condizioni personali dell’imputato, inserito in una comunità terapeutica al fine di affrancarsi dal problema della tossicodipendenza.

Dalla disamina che precede emerge chiaramente come i motivi di appello abbiano chiaramente precisato i capi della sentenza investiti dal gravame e le ragioni di critica al deliberato di primo grado:

così pienamente soddisfacendo il requisito di specificità dell’impugnazione.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata, emessa al di fuori delle condizioni di legge, deve essere annullata senza rinvio. Gli atti sono da trasmettere alla Corte d’Appello de L’Aquila, affinchè proceda al giudizio di sua competenza.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello de L’Aquila per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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