T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale il Comune ha dichiarato la sua decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e.r.p. sito in Piazza Monte Falterona n. 3, ritenendo che lo stesso non abitasse più stabilmente l’alloggio e che lo avesse ceduto abusivamente a terzi.

Il ricorrente ha contestato in particolare la mancata partecipazione al procedimento (primo motivo), ed il difetto di istruttoria (secondo motivo), essendo il provvedimento impugnato fondato solo su due accessi, nei quali il ricorrente non sarebbe stato presente per motivi di salute, essendo stato ricoverato in Ospedale a causa di una grave patologia. Per quanto riguarda la cessione, la stessa sarebbe in realtà un’ospitalità temporanea concessa al fratello del ricorrente, che avrebbe badato alle incombenze quotidiane nei periodi di assenza dovuti a ricovero.

Con ordinanza cautelare n. 85/09 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati "tenuto conto del precario e documentato stato di salute del ricorrente, che ha inciso sulle assenze contestate dall’Amministrazione".

Il ricorso va tuttavia respinto, avendo i fatti sopravenuti nel corso di giudizio smentito la fondatezza delle censure prospettate dal ricorrente.

In particolare, in corso di causa, l’Ente Gestore ha effettuato ulteriori sopralluoghi presso l’appartamento, che hanno confermato il protrarsi dell’assenza del ricorrente, nonché l’occupazione dell’immobile da parte del fratello; in data 13.3.2011 nell’alloggio di che trattasi si è inoltre consumato un omicidio, in danno di un cittadino di origine marocchina che era ospitato nello stesso appartamento.

Il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, acuto riguardo alla particolarità della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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