Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 02-11-2011, n. 39368 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.P. ha proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Venezia in data 18 gennaio 2010, confermativa della condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Padova per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Deduce l’istante di non aver avuto conoscenza della sentenza, nè di ogni precedente atto del processo, a causa di vizi delle notifiche eseguite presso il difensore in assenza delle condizioni di legge;

assume, fra l’altro, di non aver avuto la possibilità di comunicare la variazione del proprio domicilio per forza maggiore derivata dalla gravita delle proprie condizioni di salute.

La Corte d’Appello di Venezia ha trasmesso gli atti per competenza a questa Corte Suprema quale giudice destinatario della richiesta, in quanto competente a conoscere del gravame per il quale è invocata la restituzione in termine.

Vi è agli atti una memoria difensiva con la quale il ricorrente replica alle conclusioni del Procuratore Generale e illustra ulteriormente le ragioni della propria richiesta.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

La presentazione dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare presuppone che il regolare espletamento degli adempimenti di legge abbia dato luogo alla decadenza per avvenuta maturazione del termine di legge: decadenza alla quale, secondo la ratio legis, sopperisce il rimedio di cui all’art. 175 c.p.p. nel caso in cui la tempestiva impugnazione sia stata impedita da caso fortuito, da forza maggiore o dalla mancata conoscenza – che la legge presume – del procedimento o del provvedimento, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imputato di sottrarsi al processo o di rinunciare all’impugnazione.

Sussiste dunque incompatibilità tra la deduzione di nullità delle notifiche e la contestuale istanza di restituzione in termini, proprio perchè quest’ultima presuppone la ritualità della scansione procedimentale.

Nel caso concreto il C., volendo far valere i dedotti vizi di notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi fino all’estratto contumaciale, avrebbe dovuto ricorrere all’unico rimedio consentitogli in rapporto alle irritualità denunciate, vale a dire l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (così Cass. 9 dicembre 2008 n. 4223/09; v. anche Cass. 21 dicembre 2004 n. 2933/05; Cass. 31 gennaio 2003 n. 15230).

In proposito corre l’obbligo di osservare che, sebbene nell’illustrazione dei motivi di ricorso il C. faccia riferimento ad un impedimento di forza maggiore dovuto a motivi di salute, siffatta deduzione è finalizzata a giustificare non già la mancata impugnazione della sentenza di appello (della quale egli assume di non avere mai avuto notizia), bensì l’omessa comunicazione all’autorità procedente del cambio di indirizzo; si tratta perciò, di asserto difensivo inteso a invocare non già la forza maggiore di cui all’art. 175 c.p.p., ma quella presa in osservazione dall’art. 161 c.p.p., comma 4, dunque operante nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la notifica: il che riconduce alle considerazioni già svolte.

Non è ipotizzabile l’applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5 cui sembra implicitamente richiamarsi la richiesta del P.G. di trasmissione degli atti al Tribunale di Padova), in quanto il principio di conservazione codificato nella norma citata non è applicabile a rimedi eterogenei quale l’incidente di esecuzione, che non è riconducibile al novero delle impugnazioni.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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