T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente riferisce di risiedere, dal dicembre 2006, nell’appartamento E.r.p. di Via Ovada in Milano, e di essersi ivi trasferito a seguito di ricongiungimento con il proprio nucleo familiare. In particolare, il detto appartamento, sarebbe stato assegnato alla coniuge, sig.ra A.C. nel 1975, alla quale, dopo il suo decesso, sarebbe subentrato il figlio C.M., a decorrere dall’anno 2003.

A seguito della sopravenuta necessità di trasferimento per motivi lavorativi da parte del nuovo assegnatario, il ricorrente, che aveva a suo tempo segnalato all’Ente Gestore il suo reingresso, ha inoltrato a quest’ultimo domanda di subentro, che è stata tuttavia respinta con provvedimento contestato con il ricorso principale.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha prodotto documentazione, impugnata con motivi aggiunti, in base alla quale l’alloggio de quo non sarebbe mai stato assegnato alla sig.ra A.C., che lo avrebbe occupato abusivamente nei primi anni settanta. L’Ente Gestore (all’epoca IACP), in base alla normativa a suo tempo applicabile, in luogo di procedere allo sgombero, tenuto conto del carico familiare dell’occupante, costituito da due figli in tenera età, stipulava con la stessa un contratto precario in data 30.1.76, con il quale concedeva l’uso dell’alloggio a titolo provvisorio, per la durata di anni 1, fermo restando l’impegno della concessionaria a sgomberarlo a semplice richiesta dell’Istituto.

Riferisce ancora l’Ente che solo l’inerzia ha giustificato il mantenimento di tale situazione, e che per errore, dopo il decesso dell’assegnataria, è stato concesso il cambio di intestazione del contratto a favore del figlio C.M..

Motivi della decisione

L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Aler, fondata sul rilievo secondo cui, non essendovi stata alcuna assegnazione, non vi sarebbe alcun provvedimento amministrativo, è infondata.

L’Amministrazione ha, infatti, emanato formali dinieghi nell’esercizio della propria potestà amministrativa, lesivi dell’ aspettativa del ricorrente e il fatto che gli stessi siano stati fondati su presupposti errati è questione di merito e non di giurisdizione.

Nel merito, il ricorso principale e quello proposto con motivi aggiunti, sono peraltro infondati.

Il ricorrente contesta la violazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, e di quella speciale dettata in materia di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia da un punto di vista formale (motivi 1,2, 3, 5 e 6) che sostanziale (motivo 4).

La produzione documentale dell’Amministrazione ha, tuttavia, dimostrato che la normativa invocata resta nella specie del tutto inapplicabile.

L’accordato subentro muove infatti da un’assegnazione inesistente, essendovi stata esclusivamente un’occupazione abusiva, provvisoriamente "sanata" per la durata di un anno e in seguito tacitamente tollerata da parte dell’Amministrazione.

A quanto precede va associato il fatto che il ricorrente non faceva parte del nucleo familiare "assegnatario", e che è rientrato nell’appartamento de quo solo successivamente al decesso della coniuge, non avendo pertanto alcuna aspettativa, neppure di fatto, ad un subentro, maturatasi negli anni in cui l’Amministrazione ha soltanto tollerato l’occupazione e dunque in assenza di una formale assegnazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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