Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-05-2012, n. 6893 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con distinti ricorsi, C.F. e I. R. ricorrono per cassazione nei confronti dei decreti della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicati, che hanno rigettato le domande, da essi proposte, di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della società – alle cui dipendenze entrambi avevano lavorato – Adolfo Romanelli di Romanelli M. e C. s.a.s., svoltosi avanti al Tribunale di Firenze e nell’ambito del quale erano decorsi circa sette anni dalla data della ammissione al passivo dei loro crediti;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorsi;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che, preliminarmente, i due ricorsi debbono essere riuniti in applicazione della regola generale di cui all’art. 274 c.p.c., perchè riferiti alla medesima vicenda processuale;

che con il primo motivo di entrambi i ricorsi in esame si censurano gli impugnati decreti, sotto il profilo della violazione di legge ( artt. 111 Cost., art. 6, par. 1 e art. 41 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2), nella parte in cui hanno ritenuto ragionevole la durata di sette anni della procedura fallimentare in questione;

che la censura è infondata;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine ragionevole è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che i decreti impugnati non mancano di evidenziare come la procedura in questione si presenti senz’altro complessa, attesa la controversia instaurata nei confronti di terzi, protrattasi per due gradi di giudizio, come emergente dalla relazione del Curatore acquisita agli atti;

che i ricorsi riuniti vanno dunque respinti, non risultando la protrazione oltre limiti ragionevoli della procedura fallimentare in esame;

che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo tenuto conto della identità delle posizioni, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, li rigetta e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 964,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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