Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 02-11-2011, n. 39367 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore, P.A., avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 23 luglio 2010 con la quale è stata rigettata una istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Roma in data 27 giugno 2008.

Nella istanza aveva allegato che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado gli era stato notificato alla (OMISSIS), "a mani della madre U.G. capace e convivente" luogo nel quale egli non era all’epoca più residente, avendo da tempo fissato il proprio domicilio alla (OMISSIS), ove viveva con S.A.. Egli non aveva mai avuto notizia del procedimento nè aveva mai, nel luogo della notifica, eletto domicilio, avendo appreso della esistenza del processo solo l’11 gennaio 2010 all’atto di un incidente di esecuzione promosso dalla Procura per la revoca di benefici relativi ad altre condanne.

La Corte di appello di Roma aveva reputato regolare la notifica effettuata nel luogo della residenza anagrafica, a mani del genitore convivente, in assenza, per giunta, della prospettazione di rapporti del ricorrente con la madre tali da far ritenere superata la presunzione di comunicazione della notificazione ricevuta dalla U. in nome e per conto del figlio.

Deduce il difensore il vizio di motivazione.

La Corte di merito aveva affermato, senza fondamento alcuno, che il luogo della notifica fosse stato indicato dallo stesso P. come propria residenza anagrafica.

Evidenzia che nel processo a carico del P. avevano patrocinato sempre difensori di ufficio e che con la madre – diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato – egli non aveva da tempo alcun rapporto di convivenza.

Cita poi giurisprudenza che stabilisce, a carico del giudice, l’onere di indicare la prova della conoscenza del processo da parte del ricorrente, conoscenza cui doveva aggiungersi la prova della volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare.

Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle evocate dal Procuratore Generale.

La giurisprudenza costante di questa Corte rileva come sussista incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell’estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell’atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, l’unico rimedio consentito è l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Sez. 5, Sentenza n. 4223 del 09/12/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242949); massime precedenti conformi: N. 1631 del 1993 Rv. 196902, N. 15230 del 2003 Rv. 225430, N. 2933 del 2005 Rv. 230819; Sez. 2, Sentenza n. 19646 del 29/03/2007 Cc. (dep. 21/05/2007) Rv. 236660; N. 5022 del 1992 Rv.

189119, N. 3360 del 1996 Rv. 206280, N. 25079 del 2004 Rv. 229868, N. 14594 del 2007 Rv. 236154.

Analogamente, Sez. 5, Ordinanza n. 36517 del 26/02/2009 Cc. (dep. 21/09/2009) Rv. 245082 ha posto in evidenza come sia inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale della quale si assuma la nullità della notificazione, in quanto la sussistenza di tale vizio esclude la decorrenza del termine per proporre impugnazione e la formazione del titolo esecutivo.

Si è cioè evidenziato che, nell’ipotesi in esame, deve essere proposta impugnazione tardiva sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso a causa della nullità della notificazione dell’atto dalla cui data in termine stesso sarebbe dovuto decorrere.

Nella specie la difesa evidenzia proprio una ipotesi di nullità della notifica dell’estratto contumaciale, eseguita a suo avviso in luogo ove l’imputato non solo non aveva eletto domicilio e non risiedeva neppure di fatto essendo notoriamente trasferito da tempo altrove, ma, quel che conta, a mani di soggetto dichiarato senza fondamento "convivente" del destinatario della notifica.

Dunque, l’iter procedurale corretto sarebbe stato ed è, ricorrendone gli altri presupposti, quello di dedurre nella sede esecutiva la mancata formazione del titolo esecutivo.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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