Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 02-11-2011, n. 39542

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per essersi posto alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rispettivamente pari, nelle due prove, a 1,90 ed a 1,84 g/l), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Taranto, del 1 ottobre 2010, che, nell’applicare all’imputato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, ha disposto la confisca dell’auto, già sottoposta a sequestro, con la quale è stato commesso il reato.

Deduce il ricorrente violazione di legge in relazione alla disposta confisca, avendo il giudice esercitato una potestà che la legge riserva all’autorità amministrativa. Nel ricorso vengono ricordate, da un lato, la sentenza n. 196/2006 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., comma 2 limitatamente al richiamo all’art. 240 c.p., comma 2, sentenza che avrebbe fatto assumere alla confisca la natura di pena accessoria; dall’altro, le modifiche introdotte, alla stessa norma, dalla L. n. 120 del 2010, che ha trasformato la confisca in sanzione amministrativa accessoria, la cui applicazione è stata affidata all’autorità amministrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 186 C.d.S., come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, prevede per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, nei termini riconosciuti nei confronti dell’odierno ricorrente, la confisca obbligatoria dell’auto con la quale è stata commessa l’infrazione, salvo che essa appartenga a persona estranea al reato.

Della natura obbligatoria della confisca in questione, peraltro, non possono esservi dubbi, proprio per i termini adoperati dal legislatore ("è sempre disposta la confisca").

Alla relativa statuizione, d’altra parte, non può sottrarsi il giudice penale pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente – che ha solo individuato la natura sanzionatoria della confisca in questione, piuttosto che di misura di sicurezza, e dunque l’impossibilità di disporla in relazione ai fatti precedenti le modifiche legislative sopra richiamate – nè dopo le ulteriori modifiche agli artt. 186 e 187 C.d.S., apportate dalla L. n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero, in mancanza di norme transitorie, la diversa qualificazione della confisca da sanzione penale accessoria – come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (SU n. 23428/10) e dalla stessa Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 196/10 – a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla nel definire il procedimento penale (Cass. nn. 41080/2010,45365/2010).

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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