T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, professore universitario di gastroenterologia nato il 25.8.1946, nel 1998 con provvedimento n. 5030 del 14.12.1998 è stato autorizzato, ex art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, a permanere in servizio fino al 31.10.2018, termine del biennio accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 133/2008 (art. 72, comma 10) l’Università ha tuttavia dichiarato il ricorrente decaduto dal servizio, per il periodo dal 1.11.2016 al 31.10.2018.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del detto articolo 72 da parte dell’Università, ed in particolare del comma 8, in base al quale il trattenimento in servizio sarebbe dovuto essere fatto salvo, in quanto già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, successivamente convertito con la L. n. 133/2008.

Con il secondo motivo si formula un’eccezione di illegittimità costituzionale del citato comma 8, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Il ricorso è, tuttavia, infondato, potendosi in materia richiamare quanto già statuito dalla Sezione in fattispecie identiche a quella per cui è causa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I 15.9.2011, n. 228, 9.3.2011 n. 668).

I commi 8, 9 e 10 dell’art. 72 del detto D.L. n. 112/2008 hanno, infatti, introdotto una disciplina transitoria, prevedendo che "sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 8); che le amministrazioni "riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (comma 9) e che "i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono" (comma 10).

Il trattenimento in servizio del ricorrente decorreva successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, da cui l’inapplicabilità della clausola di salvezza di cui al citato comma 8.

La fattispecie de quo è identica a quella già decisa dal T.A.R. Piemonte Sez. I 15.2.2010, n. 931, in cui la ricorrente era stata autorizzata a permanere in servizio con un provvedimento del 15.2.2008, sebbene con decorrenza dal 1.1.2009, poi riconsiderato dall’Università, con nuovo provvedimento, confermato in sede giurisdizionale.

In contrario non rilevano le osservazioni del ricorrente, non potendosi condividere l’affermazione secondo cui l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio ne avrebbe comportato il definitivo prolungamento, deponendo in contrario la normativa sopravvenuta, che ha espressamente dettato una disciplina transitoria, facendo salvi i soli trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 25.6.2008, n. 112.

Parimenti, deve essere respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale presentata con riferimento all’art. 72 del detto D.L., in quanto manifestamente infondata alla luce dell’ampia discrezionalità di cui fruisce il Legislatore nella definizione della materia della permanenza in servizio dei docenti universitari.

Come già riconosciuto anche nella citata sentenza del T.A.R. Piemonte n. 931/2010, tale norma ha infatti dettato una disciplina articolata e differenziata, facendo salva la sol posizione di diritto quesito e il legittimo affidamento di coloro per i quali il periodo di trattenimento in servizio fosse già in essere alla data di entrata in vigore della legge. Per contro, quanto ai soggetti che, come il ricorrente, fossero interessati dal trattenimento in servizio solo con decorrenza successiva all’entrata in vigore della legge, è stata introdotta una graduale applicazione della nuova, più restrittiva disciplina, che non apppare violare il principio di uguaglianza alla stregua della diversità delle posizioni ivi considerate.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione delle modifiche normative introdotte.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *