Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-05-2012, n. 6891 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che B.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, provvedendo in sede di riassunzione – a seguito di regolamento di competenza – sulla domanda di equa riparazione proposta nell’ottobre 2006 dal ricorrente in relazione alla durata irragionevole di un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, ha rigettato tale domanda per carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze, convenuto in sede di riassunzione in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri legittimamente convenuta (essendo la domanda anteriore alla entrata in vigore della L. n. 296 del 2006) nelle precedenti fasi del giudizio di merito ed in sede di regolamento di competenza;

che il Ministero dell’Economia e Finanze resiste con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 258 del 1960, art. 4) per non avere la Corte di merito accolto l’espressa richiesta di rinnovazione della notifica nei confronti della Presidenza del Consiglio nonostante il disposto della norma richiamata, nell’interpretazione estensiva seguita dalla giurisprudenza di questa Corte;

che la censura è infondata;

che la L. n. 258 del 1960, art. 4, regola l’ipotesi in cui sia stata erroneamente identificata la persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio nei confronti di un’Amministrazione dello Stato ed ogni altro atto doveva essere notificato, e, ove tale errore sia stato eccepito dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza, ne consente la sanatoria con la rinnovazione della notifica alla persona indicata dalla Avvocatura;

che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 3117/06), interpretando estensivamente tale disposto di legge, hanno affermato che la norma in questione deve intendersi riferita anche all’errore nella identificazione dell’organo legittimato a rappresentare una determinata Amministrazione dello Stato, tale essendo lo scopo di semplificazione per il quale la L. n. 260 del 1958 venne emanata;

che tuttavia non è di tale errore che si controverte nel caso in esame: qui è in questione la applicabilità della sanatoria prevista dalla legge alla notifica del ricorso per riassunzione ad una amministrazione diversa da quella legittimata a resistere alla pretesa, non già ad un organo di quest’ultima diverso da quello titolare del potere rappresentativo;

che in tal caso la carenza di legittimazione del destinatario dell’atto non può essere superata dal disposto di legge richiamato, pur interpretato estensivamente in conformità all’orientamento giurisprudenziale anzidetto – seguito anche dalle sezioni semplici:

cfr. Sez. 1^ n. 5284/07 -, giacchè l’unitarietà ed inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza (in tal senso cfr. Sez. 1^ n. 10010/11);

che pertanto si impone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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