Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6879 Licenziamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Roma respinse il gravame svolto da A.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna della RFI spa al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno dell’esercizio del diritto di opzione L. n. 300 del 1970, ex art. 18 a quello del pagamento integrale dell’indennità sostitutiva, oltre interessi e rivalutazione.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che con la scelta irrevocabile operata dal datore di lavoro in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva, l’obbligazione da alternativa diventa semplice e vien meno immediatamente l’obbligo datoriale di reintegrare il lavoratore sicchè alla data della comunicazione dell’opzione del lavoratore non sussiste un obbligo di reintegrazione, ormai de facto irrealizzabile, e cessa l’obbligo di corrispondere l’indennità risarcitoria per essere strettamente legata con nesso di causalità alla perdurante mancata reintegrazione.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., copia dell’accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (S.U. n. 25278/2006; Cass. n. 16341/2009). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, "quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione" (v., ex multis, Cass. n. 20860/2005; S.U. n. 368/2000).

In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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