Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 02-11-2011, n. 39536 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta avverso la sentenza del Tribunale di Gela, del 16 novembre 2010, che, in esito al giudizio abbreviato, ha ritenuto P.C.O. colpevole del reato di guida di un ciclomotore senza patente, mai conseguita, e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, alla pena di 20 giorni di arresto, sostituita dalla pena pecuniaria di Euro 760,00.

Deduce il ricorrente:

a) Inosservanza o erronea applicazione della legge, in punto di calcolo dell’importo della pena pecuniaria inflitta in sostituzione della pena detentiva; nell’eseguire tale calcolo, il giudicante non avrebbe considerato che, con L. n. 94 del 2009, è stato aumentato a 250,00 Euro giornaliere il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive;

b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena e, in particolare, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Fondato è il primo dei motivi proposti.

In realtà, la L. n. 94 del 15 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.7.09 ed entrata in vigore l’8 agosto 2009, ha portato a 250,00 Euro giornaliere il ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie. Il calcolo eseguito dal tribunale, quindi, essendo stato commesso il reato l’8.8.09, è errato, in quanto rapportato alla somma di 38,00 Euro giornaliere, come previsto prima della richiamata modifica legislativa, invece che a 250,00.

Alla corretta individuazione della pena pecuniaria può, comunque, provvedere questa Corte, non implicando tale intervento alcuna valutazione in punto di fatto, di guisa che la stessa deve essere determinata in Euro 5.000,00 di ammenda.

Infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice del merito, con motivazione sintetica e tuttavia sufficiente, indicato le ragioni delle scelte operate in punto di determinazione della pena, legittimamente individuando nello scarso rilievo del fatto contestato le ragioni del riconoscimento delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena convertita; pena che deve essere determinata in Euro 5.000,00 di ammenda, con rigetto, nel resto, del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena convertita; pena che determina in Euro 5.000,00 di ammenda.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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