T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferisce la ricorrente di essersi trasferita, fin dal 1996, presso l’abitazione del suo compagno, sig. G.R.M., iniziando una convivenza "more uxorio", dalla quale nasceva, in data 18.1.1997, G.P.R..

La relazione tra i due conviventi si sarebbe interrotta nel 2007 con rinuncia da parte del Galan, in data 18.10.2007, all’alloggio ed una contestuale richiesta di subentro nel relativo contratto a favore della ricorrente.

Il Comune, in data 19.1.2009, ha denegato il subentro, ciò che forma oggetto del presente ricorso, sul presupposto della mancanza di una pregressa domanda di ampliamento del nucleo familiare e della correlativa autorizzazione, ritenendo applicabile alla fattispecie il comma 4 dell’art. 20 del R.R. n. 1/2004.

Motivi della decisione

Con un unico articolato motivo la ricorrente invoca l’applicazione del comma 2 del citato art. 20, specificamente dettato in materia di convivenza more uxorio, in luogo del comma 4 richiamato dal Comune.

La ricostruzione prospettata dalla ricorrente troverebbe conferma nelle modifiche normative sopravvenute, da intendersi quale "interpretazione autentica" della normativa applicabile alla fattispecie.

Il Comune osserva preliminarmente che, a seguito di un sopralluogo in data 7.5.2009, il Galan risultava essere ancora presente nell’alloggio, ciò che renderebbe inapplicabile l’art. 20, comma 2 del R.R. n. 1/2004, invocato dalla ricorrente, il quale presuppone la cessazione della convivenza more uxorio, che si sarebbe invece verificata solo dal 1.5.2011, data da cui il predetto sarebbe risultato effettivamente irreperibile.

Il Comune osserva ancora in via preliminare che dalle risultanze anagrafiche sarebbe residente nel detto alloggio anche il minore G.A.R., figlio di G.R.M., avuto da una precedente relazione; che il subentro della ricorrente priverebbe dell’abitazione il detto minore, in quanto figlio dell’assegnatario, ma non della ricorrente.

Nel merito, il Comune invoca l’applicazione congiunta dei commi 7 e 9 del detto articolo 20, per i quali in caso di convivenza more uxorio, ai fini del subentro, sarebbe indispensabile avere chiesto ed ottenuto l’ampliamento del nucleo familiare.

Osserva preliminarmente il Collegio che non è accoglibile la tesi del Comune volta a contestare che nei fatti non si sia verificata la cessazione della convivenza more uxorio.

Come correttamente osservato dalla ricorrente, nell’ambito dell’unico sopralluogo effettuato da Comune, il verbalizzante si è limitato a raccogliere le dichiarazioni dei vicini di casa e del custode, per i quali "Galan Roberto" abiterebbe nell’alloggio, ipotizzabile essendo. tuttavia, che i dichiaranti si riferissero al figlio, anziché al padre, attesa l’identità dei due nomi. Appare inoltre non decisivo il fatto che l’assegnatario, dopo essersi allontanato dall’alloggio, vi abbia mantenuto la residenza, dato che il relativo trasferimento potrebbe non essere stato tempestivamente segnalato dall’interessato.

Egualmente non rilevante è il fatto che nell’alloggio risulti residente anche il minore G.A.R., il quale è affidato alla madre, che tuttavia non vi abita da quando si è separata dal convivente.

Passando al merito, il Collegio richiama il contenuto del comma 7 del citato art. 20, secondo cui "l’ampliamento stabile del nucleo familiare dell’assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo o naturale, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell’assegnazione, è ammesso nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di convivenza more uxorio"; a sua volta il successivo comma 9 prevede che "la domanda di ampliamento" debba essere inoltrata all’ente gestore.

Tuttavia, in materia di subentro, il comma 2 equipara la disciplina della convivenza, a quella dettata per il matrimonio, rinviando all’articolo 16, ove invece il subentro da parte di altri soggetti è subordinato al previo ottenimento di un’autorizzazione (v. commi 3 e 4).

La richiamata normativa, applicabile rationae temporis alla fattispecie per cui è causa, ma oggi superata dalla sopravvenuta novella, presenta talune incongruenze per quanto concerne la collocazione sistematica della convivenza more uxorio; da una parte era necessaria un’autorizzazione per "ampliare" in nucleo familiare (comma 7), ma in caso di subentro nell’assegnazione la convivenza more uxorio era sostanzialmente equiparata al matrimonio (comma 2).

Come correttamente osservato dalla difesa della ricorrente, tali antinomie paiono essere state superate dalla nuova formulazione della norma, come risultante dalle modifiche da ultimo apportate, e confluite nel nuovo "Testo coordinato del Regolamento regionale 10 febbraio 2001 n. 1".

La formulazione attualmente vigente dell’art. 20, comma 1 del R.R. n. 1/2004 prevede infatti che "resta fermo il diritto di coloro che entrano, successivamente all’assegnazione, a far parte del nucleo famigliare per accrescimento naturale, legittimo o (…) convivenza more uxorio con il titolare dell’assegnazione". Rimane inalterata la formulazione di cui al comma 2, viene eliminato il comma 4, precisandosi nel successivo comma 7 che "l’ampliamento del nucleo famigliare dell’assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo, ovvero naturale o convivenza more uxorio col titolare (…)".

Ritiene pertanto il Collegio che il nuovo testo del R.R. n. 1/2004 costituisca un canone interpretativo, capace di risolvere le dette antinomie tra i commi 2, 7 e 9 dell’articolo 20 nella versione applicabile ai fatti per cui è causa.

Nella fattispecie, sebbene la ricorrente non avesse ottenuto un provvedimento di ampliamento, è incontestata tra le parti l’esistenza di una convivenza more uxorio con l’assegnatario, tant’è che il Comune afferma che la stessa sarebbe ancora attualmente in corso.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese possono essere compensate, essendo stato accordato il gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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