T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3070

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha presentato domanda di assegnazione di un alloggio ERP a seguito di bando indetto per il primo semestre 2009.

Con il presente ricorso e con i motivi aggiunti, sono stati contestati gli atti con i quali il Comune ha negato la concessione di un maggior punteggio, richiesto dalla ricorrente in considerazione della condizione di coabitazione.

A supporto delle proprie ragioni la ricorrente ha prodotto un contratto di locazione, regolarmente registrato, ed alla stessa intestato, di un immobile sito in Milano, Viale Monza n. 109, in cui essa afferma di vivere dal 1.10.2005. Aggiunge inoltre che dal 3.4.2006 la sig.ra M.B.T. coabiterebbe con lei, come provato dal certificato di residenza.

Il Comune fonda i propri atti di diniego sui seguenti motivi:

– la ricorrente ha trasferito la propria residenza in Viale Monza dal 2.4.2007;

– a seguito dell’accertamento disposto dalla Polizia Locale in data 14.12.2009 non è stata rilevata la presenza di coinquilini nell’alloggio della ricorrente;

– il rappresentante della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in data 20.7.2007, ha dichiarato che la ricorrente "abita presso di noi in Via Goldoni 3 dal 15.1.2001 fino alla data odierna";

– gli importi delle bollette relative al consumo di energia elettrica sarebbero compatibili con la presenza nell’alloggio di una sola persona.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente contesta in più occasioni l’irrilevanza delle risultanze anagrafiche dei certificati di residenza, ma non replica in ordine agli aspetti ulteriori evidenziati dal Comune a sostegno del diniego della richiesta di variazione del punteggio.

L’istruttoria esperita dal Comune appare infatti articolata ed esaustiva, e non fondata su aspetti di ordine meramente formale, come invece denunciato nel ricorso. Al contrario, è proprio la ricorrente che avrebbe dovuto ulteriormente comprovare le proprie affermazioni, a fronte dei numerosi elementi in fatto emersi dall’istruttoria, e volti a disconoscerle, come nel caso della dichiarazione rilasciata dal rappresentante della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, contestata solo genericamente dalla ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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