T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Rilevato:

che il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale che non sussiste alcun interesse alla decisione del prodotto ricorso;

che di quanto sopra deve essere dato atto;

Motivi della decisione

Ritenuto:

che in seguito alla suddetta dichiarazione il ricorso va dichiarato improcedibile;

che le spese di lite possono restare compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *