Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 02-11-2011, n. 39312

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 26.02.2004, dichiarava gli odierni ricorrenti:

B.A.;

L.A.;

responsabili di concorso tra loro e con M.I. nei delitti: – di rapina aggravata, – di lesioni e – di ingiurie, in danno di Z. A.; fatti del 16.12.2000;

e li condannava alla pena indicata in sentenza, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante.

Gli imputati B. e L. proponevano gravame e la Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza del 16.10.2009 , dichiarava non doversi procedere in ordine alle lesioni (capo B) e all’ingiuria (capo C) perchè estinti per prescrizione, riduceva la pena e confermava nel resto la sentenza impugnata;

Ricorrono per cassazione gli imputati B. e L.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

I ricorrenti censurano la decisione impugnata per avere fondato l’affermazione di responsabilità in ordine alla rapina sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte offesa;

la motivazione sarebbe illogica per non avere considerato che lo Z. era del tutto inattendibile, avendo indicato circostanze contraddittorie riguardo al soggetto che gli aveva rapinato il cellulare ed il denaro, soggetto indicato in sede di denuncia in "(OMISSIS)" e cioè in L.A., mentre successivamente (in sede di ricognizione di persona) indicato in B.A. ed, infine, indicato nuovamente nel L. nella sede dibattimentale;

– la motivazione era illogica anche per avere ritenuto che le dichiarazioni della parte offesa erano riscontrate dalle testimonianze di C. e C. che, invece, avevano reso dichiarazioni diverse;

– dalle prove acquisite erano emerse le prove solo per i reati di lesioni e ingiuria, mentre la rapina non risultava affatto provata;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi , che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255.

La Corte territoriale ha evidenziato gli elementi probatori da cui emergeva la penale responsabilità degli imputati in ordine alla rapina, osservando:

– che la parte offesa aveva descritto tutti i particolari dell’aggressione, scaturita da una contesa insorta per un incidente di auto, compresa la condotta violenta degli avversali che lo avevano ingiuriato e percosso, sottraendogli in tale contesto violento il cellulare ed il denaro;

La motivazione impugnata risulta perciò del tutto congrua perchè coerente con le emergenze processuali e perchè descrittiva di tutti gli elementi costituivi del delitto di rapina.

I ricorrenti censurano la decisione assumendo che la motivazione sarebbe illogica, i quanto non avrebbe considerato l’inattendibilità dello Z. e la mancanza di riscontri, ma il motivo non coglie nel segno atteso che la Corte di appello ha sottolineato:

– che la parte offesa era intrinsecamente credibile per la precisione ed univocità del suo racconto, confermato e ripetuto in sede dibattimentale, nel contraddittorio delle parti;

– che la stessa parte era attendibile perchè la sua versione dei fatti aveva trovato riscontro: – nella certificazione medica e -nelle dichiarazioni dei molteplici testi escussi ( B., C., P.);

– che l’iniziale incertezza nell’indicazione del soggetto che gli aveva sottratto materialmente il cellulare ed il denaro era stata corretta in maniera esaustiva durante la deposizione dibattimentale.

Si tratta di una motivazione immune da illogicità evidenti, perchè conforme alle massime di comune esperienza nonchè in linea con i principi formulati dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato:

-come la persona offesa dal reato può essere da sola assunta come prova, ove ritenuta credibile ed attendibile, anche in assenza di riscontri (Cassazione penale, sez. 6^, 23 maggio 2007. n. 380661;

– come le prove raccolte nel contraddittorio delle parti consentono al giudice del dibattimento la piena valutazione della credibilità oggettiva e soggettiva della testimonianza (Cass. pen. Sez. 5^, 08.07.2004 n. 45994).

Ne deriva che, del tutto correttamente la Corte di appello ha conferito valore decisivo alle dichiarazioni rese dalla parte offesa nella fase dibattimentale, anche a chiarimento delle iniziali incertezze.

Per contro il ricorrente si limita a proporre valutazioni alternative della prova, inammissibili in questa sede, ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Cassazione penale, sez. 2^ 21/09/2010, n. 36276).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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