Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 02-11-2011, n. 39365 Impugnazioni della parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 26/4/2010 il Giudice di Pace di Lipari pronunziava l’assoluzione di T.G., imputato del reato di cui all’art. 594 c.p. ritenuta la sussistenza del fatto ingiusto altrui e la tenuità dell’offesa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il procuratore speciale di parte civile – B.M. – deducendo la erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Censurava in tal senso la decisione, per avere il giudice ritenuto applicabile l’esimente della provocazione, pur in assenza di elementi certi, essendo emerso che la persona offesa aveva un diritto controverso relativo ad un fondo dell’imputato.

La parte ricorrente rilevava che la disposizione di cui all’art. 599 c.p., secondo giurisprudenza, non può trovare applicazione nei casi in cui sia carente la prova della ingiustizia del comportamento tenuto dalla persona offesa dal reato.

Nel caso di specie rilevava che dalla esposizione dell’episodio resa in sentenza non si ravvisavano i presupposti dell’esimente per assenza di un comportamento ascrivibile alla persona offesa, ed avendo rilevato il giudice l’esistenza di controversia civilistica tra le parti.

Il ricorrente censurava altresì la motivazione della sentenza per carenza contraddittorietà ed illogicità, nonchè l’omessa motivazione sull’aggravante contestata relativamente alla presenza di più persone, e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Deve osservarsi che con sentenza SS.UU. 29-3-2007, n. 27614 è stato affermato il principio secondo cui la parte civile ha facoltà, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6 all’ art. 576 c.p.p. di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

Va inoltre rilevato che il ricorso proposto contro sentenza appellabile, non può qualificarsi come ricorso per saltum in quanto articola motivi che sottendono censure di merito.

Ricorrono dunque i presupposti per applicare l’art. 568 c.p.p., e la Corte deve convertire il ricorso in appello, disponendo trasmettersi gli atti al competente Tribunale.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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