T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3064

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti, madre e figlia, hanno convissuto, unitamente ad un altro figlio minore, con il sig. J.M., capofamiglia deceduto in data 11.6.2007, in un’abitazione sita in Milano, Via Saponaro, n. 24, fino al 19.2.2009, in cui hanno subito lo sfratto; le vicende legate al contratto di locazione del predetto immobile, hanno dato luogo a contenziosi in sede civile e penale nei confronti del datore di lavoro del defunto J.M., di cui non vengono tuttavia documentati gli esiti.

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha disposto la cancellazione dalla graduatoria ordinaria per l’assegnazione di alloggi E.R.P., per mancanza del requisito di cui all’art. 1 della L.r. n. 7/2005, contestualmente disattendendo l’istanza di assegnazione in deroga alla medesima graduatoria, ex art. 14 del R.R. n. 1/2004.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione in inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, che va tuttavia respinta.

Sebbene le ricorrenti non definiscano puntualmente, da un punto di vista letterale, le censure numerandole in paragrafi o in numeri, esse le articolano, tuttavia, con sufficiente chiarezza, rendendo evidente, al giudice ed alla controparte, quali siano le ragioni sottese nel ricorso, che può considerarsi inammissibile, per genericità dei motivi, solo quando, complessivamente considerato, non evidenzi gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discenda la pretesa azionata, dovendo a tal fine il giudice fare riferimento all’intero contesto del ricorso e, cioè, non solo alle censure espressamente enunciate e anche a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17 gennaio 2011, n. 364).

Passando al merito, il ricorso è fondato, nei limiti che verranno precisati.

Il primo profilo introdotto concerne la cancellazione dalla graduatoria; erroneamente l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto ai fini del calcolo del necessario quinquennio di residenza nel territorio milanese del periodo riferibile al defunto J.M., marito e padre delle ricorrenti, il quale aveva la residenza in Milano fin dal 2002.

Osservano ancora le ricorrenti che, a prescindere dalla situazione in cui versava il loro congiunto, esse sarebbero comunque in possesso del requisito del quinquennio di residenza, il che sarebbe provato da una dichiarazione, resa agli atti, rilasciata dalla sig.ra Cestaro Anna Maria "coinquilina del piano sovrastante alla sig.ra M.E.", attestante che la stessa, unitamente al suo nucleo familiare "dall’agosto 2003 sono venuti ad abitare in Via Saponara 24". Poiché la domanda di assegnazione è stata presentata in data 28.11.2008, sarebbe pertanto maturato il quinquennio richiesto dal citato art. 1 della L.r. n. 7/2005.

Può prescindersi dall’esame della prima questione prospettata, attinente alla computabilità o meno del periodo di residenza del defunto J.M. a favore delle ricorrenti, dato che esse non hanno dimostrato che il defunto "abitava e lavorava sul territorio milanese" dal 2002 (v. punto n. 13 del ricorso): i documenti citati a comprova di tale circostanza (doc. n. 3 all. c), portano in realtà la data del 2.3.2007.

Il motivo risulta invece fondato con riferimento al secondo aspetto illustrato, non avendo il Comune preso in considerazione la dichiarazione della sig.ra Cestaro Anna Maria, il cui rilevo probatorio favorevole alle affermazioni delle ricorrenti, avrebbe reso necessario, quantomeno, un supplemento di istruttoria sul punto.

Con un secondo profilo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 14 del R.R. n. 1/2004, affermando di avere titolo all’assegnazione di un alloggio in deroga alla graduatoria ordinaria. A tal fine, sottolineano la loro condizione di sfrattate dal predetto alloggio, le esigenze scolastiche del minore che verrebbero pregiudicate, e le conseguenze di una presunta appropriazione indebita posta in essere dal datore di lavoro di J.M..

Tale ultimo aspetto è tuttavia sfornito di attendibilità, poiché le ricorrenti non riferiscono gli esiti dei procedimenti giurisdizionali, civili e penali, intentati.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere confermato, in parte qua, poiché l’istituto dell’assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce un rimedio eccezionale diretto a sovvenire a gravi situazioni di rilevanza sociale non valutate nella graduatoria ordinaria ovvero sopravvenute alla chiusura dell’ultimo bando di concorso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22.1.2009, n. 179). Non può pertanto essere accolta la ricostruzione prospettata da parte delle ricorrenti, non prevedendo la normativa alcun automatismo tra la sussistenza di una delle vicende di cui al citato art. 14 e l’assegnazione in deroga (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 15.7.2010, n. 3001).

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti della verifica della residenza per un quinquennio in Lombardia ai fini della persistenza della loro iscrizione in graduatoria.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in relazione alla soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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