Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 02-11-2011, n. 39364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19-7-2010 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vicenza, in data 24-9-2007 – nei confronti di C.D., che risultava condannato quale responsabile del reato di furto di un autocarro, ritenuta la continuazione con il reato di cui all’art. 635 c.p., comma 2 così modificata l’originaria imputazione di furto di una vettura Peugeot, e condannato – previa concessione delle generiche, equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ed Euro 350,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo evidenziava che l’imputato era stato tratto in arresto in data 25-3-2007, e citato a giudizio direttissimo per il furto di un autocarro commesso in Castelfranco Veneto, (Treviso), nonchè tentativi di furto di autoveicoli (una Volvo, una Peugeot, una Autobianchi) e che il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità limitatamente al reato di furto dell’autocarro ed aveva modificato l’imputazione ritenendo sussistente l’ipotesi del danneggiamento ex art. 635 c.p., comma 2 per l’autovettura Peugeot. Al riguardo la Corte non aveva tuttavia fornito, ad avviso della difesa, logica motivazione specificando per quali ragioni il furto fosse ascrivibile alla condotta dell’imputato che secondo l’accusa aveva sottratto il carro, insieme ad un complice in Castelfranco Veneto, e successivamente si sarebbe trovato in Vicenza, luogo in cui si erano verificati i fatti ai danni di vetture ivi parcheggiate.

Pertanto la difesa riteneva sostanzialmente incerto il quadro probatorio, valutato in modo illogico.

2 – In secondo luogo censurava il trattamento sanzionatorio, evidenziando che – erroneamente – la Corte aveva ritenuto che la difesa avesse criticato il giudizio di equivalenza delle generiche, laddove si era rilevato – nei motivi di appello – che il primo giudice non aveva applicato l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Con il primo motivo vengono formulate censure in fatto, tendenti alla diversa interpretazione dei dati processuali, e peraltro si argomenta in modo del tutto generico, con riferimenti ininfluenti ai fini del decidere, laddove emerge con chiarezza dal testo del provvedimento impugnato la corretta valutazione di elementi di prova logicamente esaminati, rispondendo puntualmente alle deduzioni della difesa.

Infatti la sentenza ha logicamente argomentato sulle ragioni per le quali l’autocarro OM – (carro-attrezzi) – oggetto di furto in Castelfranco Veneto e rinvenuto a Vicenza si inseriva nell’iter criminoso accertato. Pertanto i motivi di impugnazione si concretano in censure di merito.

In presenza di congrua motivazione, non sono ammissibili rilievi del ricorrente tendenti alla diversa interpretazione dei dati processuali(nella specie desunti da elementi caduti sotto la percezione di agenti di polizia).

Si rivelano ugualmente inammissibili, per manifesta infondatezza, le deduzioni del ricorrente circa la erronea valutazione delle richieste dell’appellante inerenti alla entità della pena e al giudizio di prevalenza delle attenuanti.

Invero la sentenza da conto di tale richiesta difensiva, finalizzata alla prevalenza delle attenuanti, disattendendola con adeguata motivazione.

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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