Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6869 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 maggio 2007 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da C.C. contro la Cassa Edile della Provincia di Messina e la Curatela del Fallimento Manganaro Costruzioni Generali S.p.A., Fall. Sicil.Co.Mar S.p.A., Fall. S.I.A.L.P. S.p.A., Fall. S.I.C.O.M. S.p.A., in persona del Curatore, diretta ad ottenere la declaratoria del diritto alla percezione della somma di lire 3.424.926 dalla Cassa Edile, per il quale detto Ente sì era a sua volta inserito nello stato passivo delle aziende contumaci in stato di decozione, con riferimento al trattamento economico maturato e non percepito, in relazione al rapporto di lavoro intercorso, per gratifica natalizia, riposi, ferie dovute dalle società suddette e che avrebbe dovuto anticipare la Cassa. Contro tale decisione proponeva appello il C., deducendo che, avendo la Cassa Edile chiesto l’ammissione al passivo non solo per le somme di sua spettanza, ma anche per quelle da versare ai lavoratori, essi appellanti non erano stati ammessi al passivo per la percentuale della Cassa, così perdendo il privilegio spettante per le retribuzioni, con conseguente responsabilità dell’Ente, sia che si volesse inquadrare il rapporto nella figura del mandato senza rappresentanza, sia in quella dell’accollo. In ogni caso, aveva errato il primo Giudice – che peraltro non aveva svolto alcuna indagine sulla consistenza dello stato attivo del fallimento – nel ritenere insussistenti le condizioni di cui alla lett. H del regolamento per le casse edili, non avendo la Cassa esercitato l’azione di recupero prima che le società venissero dichiarate fallite e, chiedendo, invece, poi, di essere ammessa al passivo senza privilegio, che, al contrario, sarebbe spettato se la richiesta fosse partita dai lavoratori.

Concludeva, quindi, chiedendo che venisse riformata la decisione impugnata con accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Si costituiva la Cassa Edile, contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 2 marzo-7 aprile 2010, l’adita Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione.

A sostegno della decisione osservava che non meritava censura il comportamento della Cassa Edile con riferimento alla richiesta di ammissione al passivo fallimentare per il recupero delle somme non versate dalle ditte del Gruppo Manganaro, non sussistendo un obbligo specifico di ammissione al passivo solo per le somme di sua spettanza e non anche per quelle versate ai lavoratori, e neppure sussistendo una violazione del richiamato disposto di cui alla lett. H del Regolamento per le Casse edili.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il C. con tre motivi.

Resiste la Cassa Edile della Provincia di Messina con controricorso.

La Curatela del Fallimento del Gruppo Manganaro non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il C. deduce il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che le ragioni sottese al decisum non consentivano di individuarne la ratio, vale a dire il procedimento logico-giuridico che aveva indotto il Giudice del gravame a ritenere irrilevanti, ai fini del decidere, le argomentazioni difensive sui pretesi obblighi connessi agli istituti del mandato e dell’accollo.

La deduzione trae fondamento dal fatto che il Giudice a quo, nel configurare come necessitata, in adempimento di un obbligo contrattuale, l’iniziativa della Cassa Edile in confronto della curatela per il recupero del quantum spettante al lavoratore a titolo di accantonamento, aveva ritenuto implicitamente che il rapporto trilatero, sussistente tra datore di lavoro, Cassa Edile e lavoratori, dovesse qualificarsi come una delegazione di pagamento. A dire del ricorrente, in virtù della delegazione, la Cassa Edile (delegata) non potrebbe opporre al lavoratore (delegatario) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al datore di lavoro (delegante), sicchè la nominata Cassa Edile non avrebbe potuto eccepire, ai lavoratori – ex dipendenti del Gruppo Manganaro – tra cui l’attuale ricorrente- l’inadempimento del datore di lavoro, concretizzatosi nel mancato versamento delle somme loro spettanti a titolo di accantonamento. Dall’azione necessitata in confronto della curatela del fallimento e, quindi, dalla legittimazione della Cassa Edile a richiedere al datore di lavoro, poi fallito, il pagamento degli importi spettanti ai lavoratori a titolo di accantonamento, il ricorrente fa discendere l’obbligo per la Cassa stessa di corrispondere detto accantonamento, anche in assenza del preventivo versamento da parte del datore di lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte d’appello, dopo avere aderito alla tesi che la Cassa ha il dovere e l’obbligo di pretendere le somme dal datore di lavoro e, per ciò stesso doverosa la richiesta da parte della Cassa di ammissione al passivo delle somme spettanti ai lavoratori, aveva omesso di estendere il suo giudizio all’altro obbligo simmetrico (corresponsione comunque delle somme accantonate ai lavoratori che tra l’altro erano stati esclusi dal passivo), evitando di affrontare la tematica del rapporto delegante – delegato nella sua interezza e dei consequenziali obblighi reciproci, rendendo la motivazione del tutto inidonea a giustificare la decisione.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono infondati.

Giova premettere che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, cd. Ape) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.

Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.

Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).

Discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.

Poichè il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006).

In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.

A tali principi si è attenuto la Corte territoriale, osservando come non meritasse censura il comportamento della Cassa Edile con riferimento alla richiesta di ammissione al passivo fallimentare per il recupero delle somme non versate dalle ditte del gruppo Manganaro, in quanto, non sussistendo un obbligo specifico di ammissione al passivo solo per le somme di sua spettanza e non anche per quelle da versare ai lavoratori, l’Ente viene a porsi nei confronti del fallimento allo stesso modo in cui agisce nei riguardi dei datori di lavoro inadempienti. Pertanto, del tutto correttamente si afferma nella sentenza impugnata che, mentre l’iniziativa dei lavoratori per l’ammissione allo stato passivo per gli importi dalla Cassa edile non percepiti costituisce solo un’ eventualità, l’azione dell’Ente, che agisce anche nell’interesse dei lavoratori per un obbligo contrattuale, appare come attività doverosa.

Da quanto esposto discende che il lavoratore non può censurare la condotta della Cassa edile per l’insinuazione nel fallimento in relazione alle somme dovutegli dal datore di lavoro, avendo diritto unicamente nel caso di effettuato pagamento delle somme, da parte del datore di lavoro, a richiedere direttamente la condanna della Cassa edile; nel caso, invece, di non adempimento degli obblighi del datore di lavoro verso la Cassa, ha il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore di lavoro in bonis o ad insinuarsi direttamente nel fallimento di quest’ultimo, non potendo invece impedire la insinuazione della Cassa nel fallimento per il recupero delle somme dovute dal datore di lavoro e non potendo lamentare danni in presenza di una sua inerzia di condotta, cui unicamente sono addebitabili i danni lamentati nella presente controversia.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione del Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per le imprese edili (art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c), lamenta che il Giudice d’appello avrebbe erroneamente disapplicato la lettera H del Regolamento della Cassa Edile per la provincia di Messina, recepito dal suddetto Contratto Nazionale.

Il motivo non può trovare accoglimento, poichè l’attività di delibazione richiesta è impedita, dalla mancata allegazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sul quale il motivo di ricorso si fonda ed in cui la disposizione regolamentare invocata si inquadra.

Detto CCNL, infatti, non è indicato, ancorchè indirettamente, tra i documenti elencati in calce al ricorso notificato, come imposto, invece, dal disposto di cui all’art. 366, n. 6, con conseguente preclusione dell’attività di delibazione sulla corretta interpretazione della disposizione. Peraltro, risulta, altresì, omessa la trascrizione integrale del testo del CCNL, di cui la disposizione contenuta nella lettera H, che si assume violata, costituisce integrazione, nonchè la trascrizione integrale della stessa norma violata, sicchè la censura, così come articolata, non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n, 26249/05; Cass. n. 4678/02). Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e per l’effetto il C. va condannato a rimborsare le stesse alla Cassa Edile, nella misura indicata in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della Curatela del Fallimento Manganaro Costruzioni Generali S.p.A., Fall. Sicil.Co.Mar S.p.A., Fall. S.I.A.L.P. S.p.A., Fall. S.I.C.O.M. S.p.A., non essendo stata svolta attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese di questo giudizio, in favore della Cassa Edile della Provincia di Messina, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti della Curatela del Fallimento Manganaro Costruzioni Generali S.p.A., Fall. Sicil.Co.Mar S.p.A., Fall. S.I.A.L.P. S.p.A., Fall. S.I.C.O.M. S.p.A..

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