T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3062

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 7.8.2003 il sig. A.M. ha ricevuto in assegnazione l’alloggio sito in Via Preneste, in data 12.6.2004, ha contratto matrimonio con la ricorrente, nel dicembre del medesimo anno è stato dapprima ricoverato presso una clinica, e successivamente, in data 2.8.2006, si è recato in Marocco, delegando in entrambe le occasioni la moglie a permanere nell’immobile.

In data 15.3.2008 la ricorrente ha inoltrato al Comune domanda di ampliamento del nucleo familiare, che è stata tuttavia disattesa, e poi non impugnata in sede giurisdizionale.

La ricorrente ha ora impugnato il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio e.r.p. emesso nei confronti del coniuge, sig. A.M., motivato con riferimento all’abbandono dello stesso, e dalla cessione alla ricorrente e a sua figlia.

La ricorrente lamenta la violazione delle regole dettate in materia di partecipazione, nonché la mancata inclusione delle stessa nel nucleo familiare, ai fini del subentro.

Con ordinanza cautelare n. 565/09 il Tribunale ha sospeso gli atti impugnati "in considerazione dei danni gravi ed irreparabili che deriverebbero dall’esecuzione del provvedimento impugnato, pregiudicandosi le esigenze abitative della ricorrente".

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La stessa ricorrente non contesta l’abbandono dell’appartamento da parte del Sig. A.M., peraltro confermato da ulteriori sopralluoghi effettuati in corso di causa, e che sua figlia si sia trasferita altrove: nella specie è in ogni caso decisivo il fatto della mancata impugnazione del diniego alla richiesta di ampliamento del nucleo famigliare del 15.3.2008, il che ha, infatti, privato la ricorrente di un valido titolo per permanere nell’alloggio, facendo conseguentemente venir meno il suo interesse a contestare il provvedimento impugnato.

Inoltre, si osserva che, nel merito, la normativa vigente richiede, ai fini del subentro, l’autorizzazione da parte del Comune, di cui difetta la ricorrente.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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