T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presente ricorso va dichiarato improcedibile, vista l’istanza di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente in data 29.7.2011.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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