T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, a seguito di separazione dalla moglie in data 28.1.2000, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, si è trasferito presso l’alloggio e.r.p. assegnato alla madre, la quale, nel luglio 2002, ha richiesto ed ottenuto dal Comune il "permesso di ospitare" il figlio.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente, successivamente al decesso dell’assegnataria, ha disposto il rilascio del predetto alloggio, occupato dal ricorrente.

Con un unico articolato motivo il ricorrente sostiene che l’art. 20 del R.R. n. 1/2004, nella versione vigente all’epoca dei fatti, troverebbe applicazione nella fattispecie concreta.

Il comma 3 del detto art. 20 prevedeva, infatti, il subentro a favore dei discendenti in linea retta non facenti parte del nucleo familiare, ma rientrati in famiglia da almeno un anno, tra l’altro, a causa di una separazione coniugale, decorrente dalla "autorizzazione" dell’Ente Gestore.

Deduce in particolare il ricorrente che il permesso di ospitalità temporanea, a suo tempo concesso dal Comune, rientrerebbe nella nozione di "autorizzazione", a cui fa riferimento il detto comma 3 dell’art. 20, non richiedendo tale norma un provvedimento specifico finalizzato al subentro; e ciò poiché "l’autorizzazione all’ospitalità altro non è che un’autorizzazione a permanere nell’alloggio del destinatario".

Con ordinanza cautelare n. 1611/08 il Tribunale ha sospeso gli atti impugnati.

Il ricorso è infondato.

In base a quanto disposto nel citato comma 3 dell’art. 20 "l’ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini del subentro".

Coerentemente con la detta disposizione, il provvedimento comunale rilasciato a seguito della domanda di ospitalità aveva precisato che "la permanenza del Sig. D.V. nell’alloggio di cui Lei è locataria è da ritenersi temporanea e non potrà costituire, per lo stesso, alcun titolo ai fini di un eventuale subentro nel caso di risoluzione del contratto di locazione".

Ai fini del richiesto subentro non era pertanto sufficiente l’autorizzazione all’ospitalità temporanea, prevista per necessità transitorie, essendo invece necessaria un’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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