Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6863 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma C.A. conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al computo, nell’indennità di anzianità e nel TFR, dei compensi corrisposti per lavoro straordinario continuativo.

La Corte di Appello di Roma, accoglieva la domanda e condannava il Poligrafico al pagamento della differenza tra quanto spettante per indennità di anzianità e TFR con l’inclusione di detti compensi, ivi compresi quelli successivi all’entrata in vigore del CCNL del 1992, e quanto già percepito.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR, una nozione omnicomprensiva della retribuzione.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione con due motivi.

Il lavoratore è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per mancata notifica.

La notifica è infatti avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma manca la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

E’ stato infatti affermato ( Cass. n. 7809 del 31/03/2010) che "A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione". Ne il procuratore della parte ha chiesto rinvio per il deposito del medesimo avviso. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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