Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6858 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Taranto, G.M.R.E. deduceva di essere iscritta all’albo dei pubblicisti; di collaborare con la testata de "(OMISSIS)" presso la redazione decentrata di (OMISSIS); che il suo rapporto era stato regolarizzato contrattualmente a partire dall’agosto 1982 in base all’art. 2 del contratto collettivo nazionale giornalisti.

Deduceva altresì che, a prescindere dal contratto di collaborazione ex art. 2 citato, ella aveva prestato opera giornalistica quotidiana in redazione per un minimo di tre ore sino a sei o sette ore al giorno, come attestato dalle buste paga; che la società aveva omesso di inquadrarla quale pubblicista ex art. 36 del medesimo contratto.

Evidenziava infatti che la figura del pubblicista nelle redazioni decentrate, ex art. 36 c.c.n.l.g., implicava un obbligo di lavoro redazionale massimo di 24 ore a settimana, e pertanto assumeva il proprio diritto al relativo inquadramento, con riconoscimento delle relative differenze retributive. Si costituiva la Edisud chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza dell’8 ottobre 2008 il Tribunale respingeva la domanda.

Con sentenza depositata l’11 marzo 2010, la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame proposto dalla G. e per l’effetto dichiarava il suo diritto ad essere inquadrata nel livello professionale di cui all’art. 36 c.c.n.l.g., condannando l’appellata al pagamento delle relative somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Edisud, affidato a cinque motivi. Resiste la G. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo la ricorrente rinunciato al presente ricorso, rinuncia accettata dalla G., con convenuta compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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