T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3050

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente chiede che sia ordinato ad A. S.r.l. di consentire l’accesso agli atti indicati in epigrafe, estendendo il contraddittorio al Comune di Milano.

Il presupposto della domanda risiede nell’interesse della ricorrente a contestare avanti le sedi competenti una fattura di conguaglio per il consumo idrico riferita agli anni dal 2000 al 2011, inviatale da A. nel giugno del 2011.

A seguito della notificazione del ricorso, la concessionaria ha trasmesso un dettaglio analitico dei consumi addebitati nella fattura distinto per anno di consumo e servizio, con l’avvertenza che tale documento "non preesisteva alla Vostra richiesta (…), ma è stato appositamente predisposto".

A. aggiunge che non esistono tabulati recanti le date delle verifiche annuali sul contatore, posto che tali verifiche non sono state eseguite con regolarità.

A seguito di ciò, la ricorrente, senza contestare tali presupposti in fatto, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, insistendo per la liquidazione delle spese a proprio favore.

Tuttavia, ferma l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, va osservato che la soccombenza virtuale nei confronti di A. va riconosciuta in capo alla parte ricorrente, giacché essa ha esercitato l’accesso non già con riferimento a documenti precedentemente formati e sussistenti, ma con riferimento ad atti che non solo non esistevano, ma che avrebbero comunque richiesto un’attività di elaborazione di dati, ciò che in tal genere di azione è precluso (da ultimo, Cons. Stato, n. 117 del 2011).

Quanto al Comune di Milano, mero azionista di minoranza di A., ne è evidente la carenza di legittimazione passiva, giacché l’azione va esercitata verso il soggetto tenuto all’ostensione dei documenti richiesti, né si vede quale contrario interesse il Comune possa avere, con riguardo alla domanda proposta.

Peraltro, alla luce delle peculiarità del caso concreto e del ritardo con cui A. ha comunicato alla ricorrente che i documenti richiesti non esistono, le spese restano compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comune di Milano;

dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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