T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ente gestore dell’immobile di ERP sito in via Leopardi a Sesto S. Giovanni ne ha respinto l’istanza di subentro.

Il ricorrente espone di avere convissuto fin dal 2007 con il fratello, assegnatario dell’immobile, e di avere domandato il subentro dopo il decesso di quest’ultimo.

Con un primo provvedimento del 26/11/2010, non impugnato, l’ente gestore ha negato la ricorrenza dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 20, comma 4, del regolamento regionale n. 1 del 2004.

A seguito di istanza di riesame al Comune, il medesimo ente gestore ha confermato il precedente provvedimento, aggiungendo che la convivenza del ricorrente con il fratello sarebbe iniziata nel 2009, anziché nel 2007 (circostanza che renderebbe carente il requisito di una convivenza almeno triennale ai fini del subentro).

Va premesso che gli atti in questione sono stati adottati in risposta alla domanda di subentro avanzata dal ricorrente e dunque vertono su tale profilo prioritario, piuttosto che sulle procedure di rilascio del bene: la cognizione di essi spetta perciò al giudice amministrativo.

Inoltre, l’atto impugnato non ha natura meramente confermativa del precedente, posto che per la prima volta segnala la ragione giuridica che osterebbe al subentro: il ricorso è perciò ammissibile, pur in difetto di impugnazione del primo atto.

Nel merito, le censure di incompetenza e difetto di motivazione sono fondate, con assorbimento di quelle ulteriori.

L’art. 20, comma 5, del regolamento è chiaro nell’attribuire all’ente gestore una prima valutazione della domanda di subentro, ma nel riservare al Comune la decisione sull’istanza di riesame: da ciò l’incompetenza del gestore a pronunciare in merito.

Inoltre, l’atto si basa sull’apodittica asserzione circa la data di instaurazione della convivenza, che non trova appoggio in adeguata attività istruttoria, vertente sulle circostanze dedotte a tal proposito dal ricorrente: sussiste dunque il denunciato difetto di motivazione.

Il ricorso va perciò accolto, con l’eccezione della domanda di accertamento del "diritto al subentro": spetterà al Comune pronunciarsi sull’istanza di riesame, valutando ogni ulteriore profilo rilevante, anche con riguardo all’inizio della convivenza e alla sussistenza, ora per allora, dei requisiti per l’allargamento del nucleo familiare, che il ricorrente deduce essere stata proposta in vita del fratello, e che non sarebbe mai stata valutata dal Comune.

Naturalmente, resta fermo il potere del Comune di respingere la domanda di riesame, ove non assistita dai necessari presupposti.

Nel peculiare caso di specie, le spese restano compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il ricorso, ai fini del riesame della domanda.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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