T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Aler, ente gestore del patrimonio residenziale pubblico di Milano, gli ha intimato il rilascio dell’immobile sito in Via Palmieri 1, in quanto occupato sine titulo.

L’alloggio in questione era stato assegnato alla figlia del ricorrente, invalida civile, che ha richiesto l’allargamento del nucleo familiare a favore del padre nel 2008.

La domanda è stata respinta con provvedimento del 18 marzo 2008, poiché con due successivi sopralluoghi si era accertato che l’appartamento risultava inabitato. A seguito di ciò, il Comune ha dichiarato la figlia del ricorrente decaduta dall’assegnazione.

Alla luce di tali fatti, è evidente che il ricorrente sia occupante sine titulo dell’abitazione, posto che non solo è stata respinta in via definitiva la domanda di estendere il nucleo familiare, ma si è anche sancita la decadenza del legittimo assegnatario.

Benché il ricorrente, contrariamente alle deduzioni del Comune, abbia senz’altro la legittimazione e l’interesse ad impugnare un atto di cui è destinatario per opporsi al rilascio, nel merito il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, poiché non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento; la censura è infondata, atteso che l’atto impugnato è da ritenersi dovuto, in presenza di presupposti fattuali che sono, nel caso di specie, sussistenti ed incontestabili.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto in conto la costituzione di un "rapporto contrattuale, sia pure di fatto" con Aler, conseguente all’occupazione dell’immobile ed al pagamento del canone: la censura è infondata, poiché solo attraverso il provvedimento amministrativo di assegnazione, basato su rigidi presupposti di legge, si consolida il titolo idoneo all’occupazione.

Con il terzo motivo, si deduce violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere, poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dello stato di bisogno del ricorrente: la censura è infondata, poiché i bisognosi hanno titolo per ricevere un alloggio ERP iscrivendosi alla relativa graduatoria, e non certo occupando abusivamente un immobile assegnato ad altri.

Il ricorso va perciò respinto.

Le spese, alla luce delle difficili condizioni del ricorrente, restano compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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