Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 02-11-2011, n. 39350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, in data 21.11.2007 con la quale F.F. veniva condannato alla pena di giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in (OMISSIS) puntando un coltello contro Z.R. e rivolgendo allo stesso la frase "ammazzo te e gli altri che conosci". 2. L’imputato ricorre deducendo violazione di legge in ordine:

2.1. all’affermazione di responsabilità dell’imputato, evidenziando l’inidoneità della condotta, per il contenuto della minaccia ed i rapporti fra l’imputato ed il soggetto passivo, ad esercitare effetti intimidatori su quest’ultimo;

2.2. alla ravvisabilità della contestata aggravante prevista dall’art. 612 cod. pen., comma 2, osservando che le contraddizioni fra i testi sulla natura dell’oggetto maneggiato dal F. rendevano credibile l’affermazione di quest’ultimo in ordine al trattarsi di un tagliaunghie, del quale non veniva accertata la lunghezza della lama ai fini della qualificabilità come arma;

2.3. alla disposizione di condanna alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, palesemente erronea non essendovi alcuna parte civile costituita nel processo.

2.4. Il difensore dell’imputato ha inoltre sollecitato all’odierna udienza declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è infondato. Il tenore dell’espressione contestata presenta un contenuto intrinsecamente minaccioso; e la sentenza impugnata escludeva correttamente che i rapporti di conoscenza fra l’imputato e la persona offesa escludessero in quanto tali l’efficacia minatoria della condotta, considerato che la configurabilità del reato richiede unicamente l’attitudine della condotta ad intimorire i destinatari ed a produrre una limitazione della libertà psichica degli stessi e non anche l’induzione in costoro di un effettivo stato di intimidazione (Sez. 5, n. 31693 del 7.6.2001, imp. Tretter, Rv. 219851).

2. Il motivo di ricorso relativo alla ravvisabilità della contestata aggravante è anch’esso infondato. Nella sentenza impugnata, dandosi atto di dichiarazioni della parte offesa e del teste B. che indicavano l’oggetto maneggiato dall’imputato in un coltello, pur descrivendone diversamente le caratteristiche, si osservava come l’aggravante ricorresse anche ove detto oggetto si identificasse nel tagliaunghie di cui riferiva l’imputato, in quanto strumento atto ad offendere; conclusione questa corretta, a prescindere da qualsiasi considerazione sulle connotazioni specifiche dell’oggetto, essendo sufficiente l’utilizzabilità dello stesso per l’offesa alla persona (Sez. 5, n. 27768 del 15.4.2010, imp. Casco, Rv. 247888).

3. E’ invece fondato il motivo di ricorso relativo alla disposizione di condanna alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.

La costituzione di parte civile di Z.R., presentata in primo grado all’udienza dibattimentale dell’11.12.2004, veniva infatti dichiarata nulla alla successiva udienza del 24.2.2005. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto.

4. Infondata è infine la richiesta difensiva in ordine alla ritenuta estinzione del reato per prescrizione. Il relativo termine subiva invero sospensioni in conseguenza di rinvii richiesti dalla difesa dell’imputato in primo grado dal 13.5.2004 all’11.11.2004 per trattative con la parte offesa e dall’11.11.2004 al 24.2.2005 per impedimento del difensore, e in secondo grado dal 22.3.2010 al 13.5.2010 per rinvio della discussione e dal 13.5.2010 al 21.6.20101 per impedimento del difensore, per un totale di anni uno e giorni undici; per effetto di ciò il termine scade il 28.11.2011.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di parte civile, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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