Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-05-2012, n. 7023 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicato, che, in accoglimento della domanda proposta dal Circolo Cattolico Bocciofilo C. Ferrini, ha liquidato Euro 7.000,00 oltre interessi per sette anni circa di ritardo nella definizione di un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Benevento;

che l’intimato resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ( art. 75 c.p.c.) per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione ad processum dell’Ente ricorrente, che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibilmente sollevata dal resistente solo in via ipotetica e cautelativa;

che la censura è inammissibile, essendosi il ricorrente limitato a ribadire la necessità che l’associazione non riconosciuta stia in giudizio in persona di coloro ai quali è conferita dallo statuto la rappresentanza, senza precisare se, ed eventualmente con quali espressioni, fosse stata da esso specificamente contestata la sussistenza di tali poteri di rappresentanza nella persona qualificatasi nel ricorso introduttivo come legale rappresentante del Circolo Bocciofilo;

che con il secondo e terzo motivo si denuncia la violazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 75 c.p.c., e art. 2967 c.c.) per avere la Corte di merito riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di un soggetto collettivo, diverso dalla persona fisica, avvalendosi peraltro della presunzione di danno solo a quest’ultima riferibile;

che tali censure sono prive di fondamento;

che la distinzione prospettata nel ricorso dell’Amministrazione- tra persona fisica e persona giuridica/soggetto collettivo ai fini della configurabilità esclusa per la seconda- della presunzione di un pregiudizio non patrimoniale conseguente alla durata irragionevole di un giudizio di cui sia stata parte si pone in contrasto con l’orientamento seguito ormai da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.ex multis Cass. n. 8604/2007; n. 13829/2006; n. 7145/2006;

n. 21094/2005; n. 12015/2005), in sintonia con l’indirizzo maturato in proposito nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel senso di una completa parificazione, sotto il profilo considerato, tra persona fisica e persona giuridica: anche per quest’ultima si ritiene cioè che il pregiudizio non patrimoniale costituisca conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri; si che, una volta accertata tale violazione e determinatane l’entità, l’equa riparazione di tale pregiudizio non patrimoniale può essere negata solo ove risultino nel caso concreto specifici elementi non indicati nel ricorso che facciano positivamente escludere che tale pregiudizio sia stato subito dalla parte ricorrente;

con il quarto motivo si torna a denunciare la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 per avere la Corte riconosciuto, anche per i primi tre anni di ritardo, la somma di Euro 1.000 per anno, in luogo dell’importo di Euro 750 per anno costituente il limite massimo per tale periodo iniziale alla stregua della giurisprudenza di questa Corte;

che anche tale censura è infondata, atteso che l’indennizzo in concreto riconosciuto dalla Corte di merito rientra negli standards europei, sì che nessuna violazione di legge può ravvisarsi al riguardo, tantomeno sotto il profilo dello scostamento rispetto all’importo di Euro 750/anno per i primi tre anni, importo che questa Corte considera quale limite minimo, non certo massimo, dell’indennizzo in questione;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 865,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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