Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Cagliari condannava alle pene di giustizia D. A. e M.M., per concorso nei reati di cui agli artt. 614, 635, 612 cpv e 582 cpv c.p. e art. 585 c.p., n. 2, in continuazione. La Corte di appello confermava, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. B.A. e della madre di questi Ma.Lu..

I giudici di merito hanno acclarato che la notte del (OMISSIS), B. apostrofò malamente alcune persone, fra le quali gli imputati, che vociavano nel cortile del caseggiato.

Costoro, per reazione, si portavano presso l’abitazione del B., lo aggredivano e mettevano tutto a soqquadro.

Ricorrono i difensori, reiterando sostanzialmente le censure già proposte in sede di merito.

Per D. si deduce vizio di motivazione quanto al diniego della provocazione e della legittima difesa (il teste F. ha visto la p.l. minacciare gli antagonisti con un coltello ed un bastone).

Per M. si denuncia analogamente il vizio motivazione: le p.o. sono incerte e contraddittorie; i rapporti personali con gli imputati erano buoni.

La Corte di Cagliari si contraddice, poichè da un lato afferma che le p.o. sono attendibili, dall’altro assume che la Ma. non ha assistito all’aggressione del figlio, essendo sopraggiunta quando il figlio era già a terra sanguinante.

Si insiste per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., a causa della presenza "defilata e secondaria del M.", che ha svolto, anzi, funzione di paciere.

E’ pervenuta memoria nell’interesse del M..

I ricorsi rasentano il limite dell’inammissibilità, vuoi perchè ripetitivi, e pertanto generici, vuoi perchè offrono talvolta una ricostruzione dell’accaduto in aperta collisione con la versione degli accadimenti operata dai giudici di merito.

La spedizione punitiva ed il sanguinoso pestaggio posto in essere dai prevenuti denota una vistosa sproporzione fra le condotte delle avverse parti, sì che resta esclusa l’attenuante della provocazione.

Allo stesso modo va esclusa la configurabilità della scriminante invocata, di cui all’art. 52 c.p., per la mancanza degli elementi costitutivi della stessa, ove si consideri che furono gli imputati a portarsi presso l’abitazione del B., per dargli una lezione, così dando sfogo al desiderio di vendetta.

Afferiscono ai profili fattuali della decisione le censure inerenti l’attendibilità delle p.l., avanzate dal M., del quale va pure disattesa, sulla scorta della trama motivazionale adottata, la doglianza concernente la "minima partecipazione", dal momento che il predetto presenziò allo svolgimento di tutta la vicenda delittuosa, senza discostarsene in alcun modo.

I ricorsi vanno entrambi rigettati, con la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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