Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39345 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.A. è stato condannato dal tribunale di Roma per lesioni volontarie in danno della moglie nonchè per la contravvenzione L. n. 110 del 1975, ex art. 4.

La Corte di appello dichiarava ndp in ordine a tale reato, siccome prescritto, confermando nel resto.

Ricorre il difensore, deducendo vizio di motivazione:

in ordine all’affermazione di responsabilità, avendo l’imputato negato di aver colpito la moglie, apparsa incerta nelle sue dichiarazioni testimoniali;

in ordine al diniego delle generiche, basato sui precedenti penali e sulla gravità del fatto.

Le censure sono prive di fondamento.

La prima è nettamente smentita dal compendio di prova, attentamente vagliato dai giudici di merito e si traduce nella prospettazione alternativa del fatto storico.

Ineccepibile appare il diniego delle generiche, a fronte del precedente specifico considerato dalla corte di merito e, comunque, della mancanza di elementi di grado positivo valutabili a pro dell’imputato.

Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.

La cancelleria curerà l’oscuramento dei dati identificativi della p.o..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oscuramento dati di identificazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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