T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 3084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale, sezione II, n. 5336 del 21.8.2001 – confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 2080 del 2010 – con la quale il TAR Lombardia aveva annullato, nelle parti riguardanti la proprietà dell’esponente sig.ra D.C.B., il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Meda.

In particolare, il TAR aveva ritenuto l’illegittimità del Piano per mancanza della relazione illustrativa, ritenuta elemento essenziale dello strumento urbanistico.

Con l’attuale ricorso, si chiede al TAR che l’Amministrazione di Meda ripristini l’originaria destinazione urbanistica (zona R/B), delle aree della ricorrente, atteso l’annullamento del PRG, che prevedeva invece, per le aree suddette, una destinazione agricola e di tutela (zone E2 ed E4).

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 1.12.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, seppure nei sensi seguenti.

In primo luogo, il Tribunale aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa, per la quale l’annullamento del Piano Regolatore Generale determina la reviviscenza delle previsioni di piano originarie, modificate dal PRG poi annullato, pur rimanendo salva la generale potestà pianificatoria delle Amministrazioni Locali (TRGA del Trentino AltoAdige, 15.12.2009, n. 304; Consiglio di Stato, sez. V, 22.2.2007, n. 954; Consiglio di Stato, sez. V, 12.12.2003, n. 8198; TAR Lazio, sez. II, 2.11.2000, n. 8874; Consiglio di Stato, sez. V, 23.9.1997, n. 1008).

Nel caso di specie, risulta che il Comune di Meda ha avviato il procedimento per l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che allo stato risulta semplicemente adottato in data 3.11.2011 (cfr. doc. 5 del resistente).

Tuttavia, tenuto conto che per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 5336/2001, la destinazione delle aree della ricorrente è quella originaria, anteriore al PRG annullato, il Comune di Meda, nell’ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del PGT, dovrà necessariamente ritenere che il terreno della ricorrente abbia ancora la destinazione urbanistica della zona R/B, quale risultante dal PRG anteriore a quello poi annullato dallo scrivente Tribunale.

Sulla base di tale destinazione urbanistica, attualmente vigente in attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, potranno essere assunte dal Comune le proprie determinazioni sull’assetto del territorio, nel rispetto della vigente legislazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Meda al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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