T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 3080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il decreto del prefetto di Milano con cui è stata dichiarata inammissibile la sua domanda di emersione, perché il datore di lavoro non avrebbe instaurato alcun rapporto di lavoro.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ai fini della decisione veniva ordinato all’Amministrazione intimata il deposito degli atti presupposti del provvedimento, tra cui la denuncia del datore di lavoro;

L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 2203/2011.

Il Collegio, anche tenendo conto ai sensi dell’art 116 c.p.c. della condotta processuale dell’Amministrazione, ritiene di accogliere il ricorso, stante la fondatezza del motivo relativo al difetto di istruttoria.

Per tale ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *