Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Massa condannava B.G. alla pena della multa per minaccia e lesioni volontarie semplici, in continuazione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Sul gravame dell’imputato, il tribunale confermava.

Ha proposto ricorso il difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

E’ pervenuta remissione di querela della p.o., con rituale accettazione dell’imputato.

I reati sono estinti, dunque, ai sensi dell’art. 152 c.p..

Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Spese a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna il querelato B. G. al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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