T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 3105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente, con il presente ricorso depositato il 22 giugno 2011, si duole della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1717/2010 (Rep. n. 22310/10) emesso dal Tribunale di Milano in data 15 gennaio 2010. In particolare, il citato decreto ha condannato il comune intimato al pagamento di euro 20.849,00, oltre interessi al tasso previsto dagli articoli 4 e ss. del f.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal giorno successivo la scadenza di ciascuna fattura sino al saldo; sono state liquidate, inoltre, a titolo di spese legali, euro 434 per diritti, euro 295 per onorari, euro 122 per spese generali. Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva il 20 luglio 2010 e notificato in tale forma in data 17 settembre 2010, non è stato opposto nei termini di legge.

2. L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio per eccepire, come era sua onere, l’avvenuto adempimento. Neppure, aliunde, risulta al Collegio che alcuna iniziativa risulti essere stata intrapresa dall’Amministrazione intimata per ottemperare integralmente al predetto pronunciamento.

3. Non resta, pertanto, che intimare all’amministrazione resistente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza non definitiva, di procedere all’esecuzione del giudicato; in mancanza, alla scadenza del termine, sarà nominato un "commissario ad acta". Occorre, all’uopo, specificare che le spese di precetto (di cui pure si fa richiesta di ottemperanza) non possono essere liquidate nella presente sede giurisdizionale ma soltanto all’esito del processo di esecuzione civile.

4. Il regolamento delle spese di lite è rinviato alla compiuta definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza). non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

ORDINA al COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

RINVIA alla camera di consiglio del 1 febbraio 2012.

SPESE al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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