Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Modica condannava D.I. per i delitti di cui agli artt. 624 bis, 612 e 582 c.p., in continuazione. La Corte di Appello di Catania confermava.

Ha proposto ricorso il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

L’imputato ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia.

Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), con la conseguente condanna del D. alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., che si stima equo determinare in Euro 300.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 300 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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