T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 3102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Rilevato che con il provvedimento impugnato è stato disposto il divieto per il ricorrente di accedere ai locali "Ippodromi del trotto e del galoppo" di Milano e alle relative zone perimetrali dettagliatamente individuate, "tre ore prima dell’inizio, durante, e tre ore dopo il termine delle manifestazioni ippiche";

Ritenuto che:

– non merita condivisione il primo dei motivi proposti, in quanto l’art. 6 della legge 1989 n. 401 consente l’adozione del daspo anche nei confronti di coloro che hanno "preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive", senza che ciò presupponga l’esistenza di un rigido nesso di causalità tra la manifestazione sportiva e la commissione di atti di violenza, sicché nel caso di specie il presupposto risulta integrato, in quanto le condotte violente sono state tenute all’interno del locale "Ippodromo del Galoppo" durante il funzionamento della struttura dedicata a manifestazioni ippiche, mentre è del tutto irrilevante che le ragioni del litigio non fossero legate all’andamento di una particolare manifestazione, perché la norma applicata non richiede tale connessione eziologica, essendo sufficiente un rapporto di mera occasionalità con una manifestazione sportiva, sussistente nel caso di specie;

– neppure il secondo dei motivi proposti – con il quale il ricorrente lamenta che la particolare lievità del fatto non integrerebbe il presupposto per l’adozione del daspo – merita condivisione;

– invero, il fatto valorizzato dall’amministrazione non è consistito in un "semplice diverbio", come sostenuto nel ricorso, ma in un vero e proprio litigio connotato da violenza non solo verbale, ma anche fisica, atteso che P. ha colpito l’antagonista con una testata al naso, procurandogli lesioni;

– ne deriva, da un lato, che è pienamente integrato il presupposto dell’avere "preso parte attiva ad episodi di violenza", cui si riferisce l’art. 6 della legge 1989 n. 401, dall’altro, che non vi è alcuna violazione del principio di proporzionalità, in quanto la misura disposta, avente funzione di prevenzione, riflette coerentemente sia la gravità del fatto commesso, sia l’esigenza di tutela anticipata degli interessi all’ordine e alla sicurezza pubblica in correlazione con manifestazioni sportive, sottesa al provvedimento impugnato;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento), oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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