Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A. e B.R. sono stati condannati in abbreviato dal gip del tribunale di Milano per il delitto di cui all’art. 453 c.p., avendo ricevuto e detenuto banconote contraffatte da Euro 20 ed Euro 100.

La Corte di appello ha confermato.

Ricorre il difensore, riproponendo sostanzialmente doglianze già formulate nella sede del merito:

competente è il tribunale di Napoli, ove gli imputati hanno ricevuto le banconote;

– va applicato l’art. 455 c.p., poichè il concerto con gli autori della contraffazione non può essere presunto sulla sola scorta del numero delle banconote stesse;

– viziato è il diniego delle generiche, attesa la confessione e la condotta di mera detenzione;

– illogica la motivazione sulla pena, basata sulle stesse circostanze per le quali sono state negate le generiche;

– la pericolosità giustificante l’espulsione è desunta in maniera tautologica dalle modalità della condotta.

Inammissibile, siccome ripetitiva, è l’eccezione in rito, ineccepibilmente disattesa dalla Corte milanese (v., al riguardo, sez. 6, 4.5.06, n. 33519, Acampora).

Manifestamente infondate sono le censure inerenti il diniego delle generiche (stante l’assenza di qualsivoglia elemento di meritevolezza) e l’entità della pena, basata sull’apprezzamento degli indici di cui all’art. 133 c.p..

Infondato è il rilievo inerente la norma incriminatrice applicabile nella specie, ove si considerino – come già osservato irrefutabilmente dalla corte territoriale – i numerosi contatti tenuti con i soggetti operanti in Napoli e l’elevato numero di banconote contraffatte detenute. Circostanze, queste, che indiziano il concerto con gli autori della falsificazione.

La pericolosità è stata correttamente desunta dalla personalità degli imputati e dalle modalità della condotta, implicante la contiguità a circuiti criminali di indubbia caratura.

I ricorsi vanno rigettati, con la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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