T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 3101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Rilevato che, con atto notificato alle altre parti, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, che la resistente A.P.L. ha depositato atto di adesione alla rinuncia e che, all’odierna camera di consiglio, anche CAL s.p.a. ha preso atto della rinuncia, senza alcuna opposizione ed, in particolare, senza manifestare alcun interesse per la prosecuzione del giudizio.

Ritenuto, pertanto, che il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi degli art. 84 e 85, comma nove, c.p.a., compensando tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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