Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-05-2012, n. 7008 Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del novembre 1984 C.G. e C. D., premesso che nel (OMISSIS) era deceduto C.G. lasciando eredi C.S., C.I., C.O. e C.R. nonchè la moglie C.F., e che l’eredità era costituita da un terreno e due fabbricati siti nel Comune di Ascoli Piceno, esponevano:

nel (OMISSIS) era deceduto il loro padre C.R. lasciando eredi gli attori (oltre all’usufrutto in favore del coniuge N. M.);

nel (OMISSIS) era deceduta la nonna paterna C.F. lasciando eredi gli attori per rappresentazione oltre ai figli I., S. ed C.O.;

in data 23-2-1980 C.O. aveva ceduto i propri diritti ereditari ai fratelli S. ed I., che li avevano acquistati unitamente ai propri rispettivi coniugi V.M. ed A.I..

Tanto premesso gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno C.S., V.M., C.I., A.I. e N.M. chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni caduti in successione.

Si costituivano in giudizio C.S. e la V. non opponendosi alla domanda di divisione, e chiedendo che le masse ereditarie lasciate da C.G. e da C.F. costituissero oggetto di separate divisioni.

C.I. ed A.I. non si opponevano all’accoglimento della domanda di divisione.

Nel corso del giudizio veniva alienato l’immobile già di proprietà di C.F., cosicchè la divisione si restringeva ai soli beni costituenti l’asse ereditario di C.G..

Il Tribunale adito con sentenza del 28-8-2003 procedeva alla divisione della suddetta comunione ereditaria facendo propria la "prima proposta" del terzo CTU nominato ingegner M.M., attribuendo a C.S. ed a V.M., titolari della complessiva quota di 3/8, il lotto A, ad C.I. ed A.I., titolari della quota di 3/8, il lotto B, ed a C.D. e C.G., nonchè all’usufruttuaria N.M., titolari della quota di 2/8, il lotto C. Proposta impugnazione da parte della V. in proprio e quale erede del defunto C.S. nonchè quale tutrice di C. V., figlio di C.S. ed interdetto, nella contumacia degli appellati, la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 17-9-2005 ha rigettato il gravame.

Avverso tale sentenza la V. in proprio e quale erede di C.S. nonchè tutrice dell’interdetto C.V. ha proposto un ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrato successivamente da una memoria; nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1 e conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censura la sentenza impugnata per aver escluso che l’omessa comunicazione alle parti dell’inizio delle operazioni peritali da parte del CTU ingegner M. configurasse un vizio procedurale da cui potesse derivare la nullità del supplemento di consulenza tecnica dal medesimo redatto.

La V. sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, il profilo di nullità da cui risultava viziata la suddetta CTU non concerneva i chiarimenti scritti forniti dal predetto consulente in risposta al quesito postogli dal giudice istruttore, ma investiva tutta l’ulteriore attività di indagine e di valutazione autonomamente compiuta dal CTU con sconfinamento dai limiti del mandato e senza garanzia del rispetto del principio del contraddittorio, conclusa con la formulazione di nuove ed originali proposte di progetti di divisione del compendio ereditario, alternative a quelle contenute nelle relazioni depositate dai due precedenti CTU; la ricorrente evidenzia che, ricevuta comunicazione in data 12-7-2000 dell’avvenuto deposito della relazione redatta dal CTU ingegner M., nella prima udienza successiva del 21-11-2000 il difensore dei convenuti C.I. ed A.I. aveva eccepito tempestivamente la nullità di tale consulenza d’ufficio per le ragioni suindicate.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, rileva che il giudice di appello ha sostenuto che la consulenza tecnica redatta dall’ingegner M., pur contenendo nuovi progetti di divisione predisposti al di fuori dei limiti del mandato ricevuto, non potesse essere configurata nulla per la ragione che il CTU si era limitato ad elaborare i dati acquisiti agli atti e che nessun fatto nuovo era venuto alla luce rispetto a quanto accertato sulla base dell’istruttoria già espletata; tali argomentazioni erano carenti, essendo mancato l’indispensabile raffronto tra gli elementi di valutazione ed i dati acquisiti dai precedenti CTU e quelli di cui si era avvalso il CTU M. per predisporre i nuovi progetti di divisione.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondate.

La Corte territoriale ha disatteso l’assunto dell’appellante in ordine alla asserita nullità della CTU redatta dall’ingegner M. in quanto quest’ultimo era stato semplicemente chiamato a rendere dei chiarimenti in ordine alla seconda consulenza tecnica dell’ingegner R. dopo che questi aveva rinunciato all’incarico; pertanto, poichè l’indagine era stata già espletata e non comportava l’acquisizione di nuovi dati o elementi di valutazione, il suddetto consulente tecnico non era tenuto all’obbligo di comunicazione che l’art. 90 disp. att. c.p.c., prevede con riguardo all’inizio delle operazioni peritali; il giudice di appello ha poi escluso che l’ingegner M. avesse travalicato i limiti del mandato, avendo preso in esame le due CTU già svolte nonchè le cinque consulenze tecniche di parte depositate, ed avendo proposto anche due progetti di divisione accogliendo "quanto di accettato tra le parti c’era nelle relazioni già acquisite".

Tale convincimento non può essere condiviso.

Invero dalle stesse argomentazioni sopra richiamate della sentenza impugnata si evince con evidenza che l’ingegner M. non si è limitato a fornire i chiarimenti richiestigli in ordine alla precedente CTU redatta dall’ingegner R., ma ha proceduto ad elaborare due autonomi progetti di divisione, uno dei quali è stato poi recepito dalla sentenza di primo grado, senza che detto progetto fosse discusso in una apposita udienza ai sensi dell’art. 789 c.p.c..

Pertanto la consulenza dell’ingegner M., proponendo degli assetti divisionali diversi rispetto a quelli formulati nelle precedenti CTU, sulla base evidentemente di nuovi criteri relativi alla possibilità di frazionamento degli immobili oggetto di comunione tra le parti, si configura come del tutto nuova rispetto ai pregressi elaborati tecnici sui quali si era realizzato il contraddittorio tra le parti; conseguentemente l’omessa comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali ai sensi dell’art. 90 disp. att. c.p.c., ha determinato la nullità della suddetta CTU. Con il terzo motivo la V., deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto il motivo di appello con il quale si era lamentato che il giudice di primo grado non aveva attribuito ad alcuno dei condividenti il piano terra del fabbricato maggiore a pianta quadrata, avendo affermato che nella planimetria allegata al progetto divisionale era compreso il piano terra del fabbricato rurale a pianta quadrangolare; non è stato così considerato che la sentenza di primo grado confermata in appello era logicamente viziata dall’errore di aver attribuito ai condividenti C.I. ed A.I. da un lato ed a C.G. e C. D. dall’altro lo stesso secondo piano dell’edificio a pianta quadrata e parte del piano primo dell’immobile, mentre il piano terra di quel fabbricato non era stato assegnato ad alcuno.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, rileva che la Corte territoriale, nel confermare il convincimento del primo giudice, che non aveva assegnato le porzioni mediante sorteggio nonostante i primi due gruppi di condividenti erano titolari di quote equivalenti (ovvero 3/8 ciascuno), ha aderito alle ragioni che avevano indotto il Tribunale in tal senso, riconducibili alla estrema litigiosità delle parti ed al fatto che il progetto di divisone adottato avrebbe consentito a ciascuna parte di godere dei beni assegnati in condizioni di indipendenza dagli altri.

La V. afferma che la scelta tra due progetti divisionali, di cui uno ritenuto più adeguato e rispondente a tutelare gli interessi dei condividenti, non costituiva un impedimento all’assegnazione delle porzioni equivalenti mediante sorteggio.

Con i quinto motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per non avere disposto la suddivisione in due porzioni in senso verticale del fabbricato a base quadrata, pur ritenuta perfettamente attuabile nel secondo progetto predisposto dal CTU M..

La V. assume che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale al riguardo – basate sul rilievo che una suddivisione in senso verticale avrebbe reso il valore delle porzioni sensibilmente inferiore rispetto al valore dell’intero con danno per i comunisti – si mostrano in contrasto con la statuizione della sentenza di primo grado, confermata in appello, laddove l’attribuzione ai condividenti C.I. ed A.I. di una porzione del fabbricato a pianta quadrangolare era stata fatta secondo la divisione in senso verticale, e analogamente l’attribuzione a C.G. e C.D. di un’altra porzione del suddetto immobile a pianta quadrangolare era stata effettuata sempre con una suddivisione in senso verticale.

Tutte le enunciate censure restano assorbite all’esito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata a seguito dell’accoglimento dei suddetti motivi, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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