Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. è stato condannato per minaccia grave dal Tribunale di Lecce, sez. Campi Talentino.

La corte di appello ha confermato.

Ricorre personalmente l’imputato, reiterando doglianze già formulate: inutilizzabili sono le dichiarazioni di B. S., cognato del prevenuto, pur se fratello della p.l.. Ed infatti l’art. 199 c.p.p. è stato applicato dal giudice di merito nei confronti di P.L., avvisata della facoltà di astensione.

La censura non può essere condivisa.

La Corte di merito ha chiarito che il citato teste non aveva la facoltà di astensione, essendo anche fratello della p.o..

Nè va dimenticato che la prova della colpevolezza proviene anche dalle dichiarazioni della parte lesa, della cui attendibilità non v’è motivo di dubitare.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna del P. alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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