Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La difesa di parte civile B.R. ricorre alla Corte dolendosi che il Giudice di Pace di Rimini, con la Sentenza di assoluzione, resa il 3.10.2006 nel proc. a carico di A. U., abbia pronunciato – pur in assenza del difensore della propria parte che aveva richiesto un rinvio per impedimento per diverso impegno professionale – così decisivamente ledendo le garanzie difensive della parte.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La disposizione di cui all’art. 420 ter c.p.p., comma 5, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile.

Sicchè il rigetto, ancorchè immotivato dell’istanza, non è presidiato da alcuna sanzione di carattere processuale: nè può intravvedersi lesione in ciò alle garanzie difensive del processo penale, essendo noto che le prerogative con cui è definita la posizione dell’imputato sono radicalmente diverse da quelle della parte civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 420 ter, comma 5, e art. 484 c.p.p., comma 2 bis, nella parte in cui "non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l’assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato", in riferimento agli art. 3, 24, comma 1 e 2, e art. 111 Cost., comma 2, (Corte cost., 14 luglio 2009, n. 217).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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