Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39333 Falsità ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Termini Imerese (in data 6.7.2009) per avere (in concorso con altra persona qui non ricorrente) confezionato, in violazione dell’art. 481 c.p., un falso contrassegno di assicurazione apparentemente rilasciato dalla società REALE MUTUA ASSICURAZIONI relativo alla responsabilità civile per danni conseguenti alla circolazione stradale.

La Corte d’Appello ha confermato il 4.10.2010 la prima decisione. Il ricorso, interposto dalla difesa dell’ A. eccepisce:

– l’erronea applicazione della legge penale mancando all’imputata la qualifica propria richiesta dalla norma, non rivestendo essa la qualità di professionista esercente professione sanitaria o forense;

– carenza di motivazione sulla condotta di concorrente della donna nel reato di altri.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Sul motivo relativo alla prospettazione concorsuale, la decisione della Corte territoriale argomenta esaurientemente, sia in linea di diritto, sia nel caso di specie, sulla possibilità di una condotta illecita nella forma realizzata ex art. 110 c.p. e sulla dimostrazione dell’accordo intercorso tra la dipendente della società di assicurazione e l’ A..

Infondato è pure il successivo motivo: l’attività dell’assicuratore privato, nel settore della responsabilità civile per danni cagionati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce un servizio di pubblica necessità (giurisprudenza consolidata, cfr.

Sez. Un., 24 aprile 2002, Panarelli, Rv. 221405).

Di conseguenza, il certificato di assicurazione obbligatoria, e il relativo contrassegno, rientrano tra i documenti tutelati ai sensi dell’art. 481 cod. pen., quali oggetti materiali del comportamento qui censurato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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