Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 02-11-2011, n. 39332

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato condannato dal Giudice di Pace di Erba, in data 7.7.2010, perchè riconosciuto colpevole di ingiurie e minaccia in pregiudizio di P.G..

Egli impugna la decisione eccependo:

– l’illogicità della motivazione per avere ritenuto attendibile la testimonianza della persona offesa, accolta senza scrupoloso scrutinio;

– la carenza di motivazione per avere omesso di vagliare le prove testimoniali favorevoli all’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

La voce della persona offesa può essere posta a sostegno della decisione di condanna ove attentamente valutata: il giudice ha riscontrato che la medesima è stata sostanzialmente asseverata dalla voce di altri testimoni, anche indifferenti alle parti, osservazione che legittima ampiamente la scelta processuale quanto alla prova.

Inoltre, l’accennata discrasia sulla versione delle testimonianze è marginale rispetto al contenuto dei deposti, sì da non scalfire minimamente l’attendibilità della versione di accusa.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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