Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-05-2012, n. 7001 Azioni per il rispetto delle distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1, – L’odierno ricorrente, P.A., aveva chiesto in primo grado la demolizione (o arretramento) del fabbricato realizzato da G.R. per la parte costruita in violazione della distanza di 5 metri prevista dalle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio del Comune di Diso.

Per quanto riportato nella sentenza impugnata della Corte territoriale il giudice di primo grado riteneva la regolarità della costruzione del G. sino all’altezza di metri 2,50, condannandolo ad arretrare "di almeno cm. 2,00 la parte del muro prospiciente la finestra lucifera di proprietà P., superiore all’altezza di metri 2,50", ed il P. a regolarizzare la luce, compensando interamente tra le parti le spese processuali.

In particolare la Corte territoriale rilevava, quanto alla decisione del primo giudice, quanto segue: "Premesso che la questione insorta ineriva all’osservanza o meno della distanza legale tra il fabbricato – preesistente – del P. e quello realizzato dal G. nella parte in cui "prospettavano in una chiostrina", rilevò che secondo il R.E.C, di Diso la chiostrina – per essere tale – doveva avere "una superficie minima superiore ad 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano un’altezza superiore a m. 20,00 ed una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00";

soggiunse che tale normativa di carattere speciale prevaleva su quella di carattere generale; osservò che nella specie, come appurato dal C.T.U. il muro di fabbrica dell’immobile, realizzato dai G., distava – sino all’altezza di m. 2,50 dal piano terra – m.

3,05 dal muro di proprietà del P. e per la parte superiore m.

2,98, sicchè solo per tale parte andava disposto l’arretramento di almeno cm. 2,00". 2. – La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del P., ritenendo che correttamente era stata applicata la norma sulle distanze tra costruzioni prevista per le chiostrine, così confermando la qualificazione della situazione di fatto operata dal primo giudice, ritenendo anche corretta la statuizione sul calcolo della distanza dal muro di confine.

In particolare, la Corte territoriale, quanto al primo motivo di gravame, giudicava infondata la tesi dell’appellante, che escludeva potesse qualificarsi lo spazio tra i due fabbricati come "chiostrina", in quanto concepibile solo con riguardo a "spazi interni situati tra corpi di fabbrica di un edificio di un solo proprietario o di uno stabile in condominio", con conseguente esclusione dell’applicabilità della norma dello strumento edilizio che prevedeva in tali casi una distanza di soli 3 metri.

Al riguardo la Corte territoriale osservava che "nulla impedisce che la chiostrina medesima costituisca un’area contornata da unità immobiliari distinte (come nella specie): tale ultima evenienza è da ritenere che ricorra nella presente vicenda in quanto la normativa regolamentare in proposito – individuata dallo stesso appellante – si riferisce agli spazi interni ad edifici, senza alcun altra specificazione, sicchè resta superata (anche per l’uso del plurale) sia la fattispecie dell’edificio unico, sia quella dell’unica progettazione di più edifici, non essendo praticabile tale limitazione in difetto di previsione". 3. – P.A. impugna la su indicata decisione e formula due motivi di ricorso. Resiste con controricorso G.. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

Col primo motivo parte ricorrente denuncia: "violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e degli artt. 7 e 43 delle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio del Comune di Diso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3". Sostiene che la corretta interpretazione delle norme tecniche del regolamento edilizio (artt. 7 e 43) avrebbe dovuto portare il giudice territoriale ad accogliere la prospettata tesi dell’applicabilità alla fattispecie in esame della distanza di 5 metri invece di quella di 3 metri, relativa alle chiostrine. La norma al riguardo dettata dall’articolo 43 non poteva derogare alle norme che disciplinano in via generale le distanze (articolo 7 n. 5). Sostiene il ricorrente che l’interpretazione data dalla Corte territoriale sarebbe "contraria ai criteri ermeneutici e criteri di interpretrazione sistematica delle norme" non essendo stata valutata la volontà del legislatore e il "senso della disposinone alla luce dell’intera normativa che disciplina la materia" ed essendo stata applicata una norma speciale di stretta applicazione non espressamente richiamata dal legislatore.

Col secondo motivo viene dedotto vizio di motivazione. A giudizio del ricorrente "la circostanza che la chiostrina fosse stata realizzata nel rispetto della distanza minima di 3 metri tra le pareti fronteggianti non è sufficiente a ritenere soddisfatto anche l’altro requisito prescritto per le nuove costruzioni in zona A2, ovvero il distacco di metri cinque dal confine interno". 2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

I motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Infatti, il ricorrente sostanzialmente dissente dalla avvenuta qualificazione dello spazio esistente tra le costruzioni come "chiostrina", da cui consegue l’applicabilità della normativa di maggior favore quanto alle distanze. Al riguardo, occorre rilevare che la Corte territoriale quanto alla qualificazione giuridica dello spazio definito "chiostrina", ha osservato quanto segue: "Com’è noto la chiostrina (o cavedio – oggi sinonimo della chiostrina, ma in origine individuante l’atrium o anche "pozzo luce") costituisce uno spazio, funzionale a dare aria e luce ai cosiddetti ambienti di servizio (bagni, corridoi, locali deposito, ecc.), vale a dire a tutti gli quegli ambienti non destinati ad essere abitati: essa, dunque, serve a soddisfare esigente igieniche e a garantire la salubrità degli edifici ed, in questo ambito, è di norma disciplinata dal R.E. che ne stabilisce l’area e l’ampiezza minima.

Ancorchè sovente la chiostrina sia ubicata all’interno di un edificio ovvero sia stata prevista nell’ambito di un’unica progettazione relativa a più edifici nulla impedisce che la chiostrina medesima costituisca un’area contornata da unità immobiliari distinte (come nella specie): tale ultima evenienza è da ritenere che ricorra nella presente vicenda in quanto la normativa regolamentare in proposito – individuata dallo stesso appellante – si riferisce agli spazi interni ad edifici, senza alcun altra specificazione, sicchè resta superata (anche per l’uso del plurale) sia la fattispecie dell’edificio unico, sia quella dell’unica progettazione di più edifici, non essendo praticabile tale limitazione in difetto di previsione".

La conclusione raggiunta, oltre che motivata adeguatamente, non appare contraria ai principi al riguardo affermati in via generale da questa Corte. Infatti, in linea generale l’affermazione in diritto della Corte territoriale circa la possibilità di qualificare come chiostrina lo spazio esistente tra due edifici di proprietà di soggetti diversi e non in condominio, appare condivisibile, specie se operata, come nel caso in questione, con riguardo all’esigenza di applicare nel caso concreto la specifica normativa edilizia comunale, la cui testuale formulazione (con l’uso del plurale) consente tale lettura.

Proprio la specificità della funzione della chiostrina, inoltre, giustifica l’applicabilità della normativa dettata dallo strumento urbanistico a tale riguardo, che non appare illegittima in ragione del circoscritto e specifico ambito della sua applicazione.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *