T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 1000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 1° marzo 2011 – depositato il successivo 25 -, il ricorrente espone che il comune di Aprilia ha bandito, il 15 dicembre 2008, un concorso per titoli per l’assegnazione di 17 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.), nonché approvato la graduatoria degli ammessi e preso atto dei candidati esclusi (determina n. 56 del 14 dicembre 2010), graduatoria nella quale risulta collocato nella posizione n. 28. Lo stesso rappresenta quindi che la commissione: (a) "… non ha assegnato punteggio alla disponibilità della rimessa alla data della presentazione della domanda, né ha valutato per intero gli anni di esperienza professionale acquisita (pari a un totale di 17 anni e mezzo di lavoro in qualità di imprenditore o dipendente)…"; (b) "… ha ammesso a partecipare al concorso domande prive delle dichiarazioni richieste dell’art. 2 del Bando a pena di esclusione.", nonché "… altre domande… sostanzialmente prive delle idonee dichiarazioni richieste dagli artt. 1 e 2 del bando a pena di inammissibilità o esclusione.". Ciò premesso argomenta le proposte domande – di annullamento e di risarcimento dei danni -, deducendo: violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla mancata assegnazione del prescritto punteggio relativo al titolo di disponibilità, alla data della presentazione della domanda, di una rimessa nel territorio comunale, nonché al titolo della specifica professionalità acquisita in qualità di imprenditore e/o dipendente di ditte esercenti il servizio di noleggio di autoveicoli da rimessa con conducente – violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso in relazione alla richiesta del comune di presentare un contratto di locazione registrato in data antecedente alla domanda di concorso, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 241/1990 – violazione artt. 3 e 97 della Costituzione in relazione ai principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di par condicio dei concorrenti – violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso ed eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla non esclusione dal concorso delle domande prive delle dichiarazioni di cui all’art. 2 del bando – violazione dei principi di imparzialità e par condicio dei concorrenti di cui agli artt. 97 e 3 Cost.

2 Con decreto presidenziale n. 164 del 26 marzo 2011 è stata accordata l’anticipata, rispetto alla trattazione in camera di consiglio, tutela cautelare.

3 Con atti depositati il 31 marzo – 4 aprile 2011, si è costituito il sig. F.D.M. che ha eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.

4 Con atto depositato il 5 aprile 2011, si è costituito il comune di Aprilia che ha opposto l’infondatezza.

5 Con atto spedito per la notifica il 18 aprile 2011 – depositato il 17 magio 2011 -, il sig. F.D.M. ha impugnato, in via incidentale, la graduatoria ed i verbali della commissione in relazione alla mancata esclusione del ricorrente principale ed all’attribuzione allo stesso del punteggio.

6 Con successivo deposito del 7 settembre 2011, il ricorrente principale ha dimostrato la spedizione del ricorso nei confronti dei sigg. B.G., D.S.F., M.E. e B.M..

7 Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorrente contesta gli esiti della procedura indetta dal comune di Aprilia per l’assegnazione di 17 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.). Rapporta la duplice domanda – di annullamento e di risarcimento -: (a) all’erronea attribuzione dei punteggi, quanto all’attività lavorativa pregressa (riconosciuti punti 0,5, a fronte dell’attribuzione del punteggio massimo previsto: 5) ed alla disponibilità della rimessa, dichiarata e successivamente documentata (previsti punti 0,5; nessuna attribuzione); (b) al fatto che "… alcune delle domande ammesse risultano prive: dell’indicazione del codice fiscale; della dichiarazione di non essere titolare di altra licenza di taxi rilasciata anche da altro comune; della dichiarazione relativa alla tipologia di veicolo da adibire al servizio; della indicazione del recapito presso il quale essere inviate eventuali comunicazioni"; (c) altre domande conterrebbero "… indicazioni tra loro contraddittorie quanto a: tipologia del veicolo da adibire al servizio; disponibilità del veicolo;"; (d) infine, "… nella maggior parte delle domande collocate utilmente in graduatoria non risultano indicati il "tipo e caratteristiche dell’autoveicolo che si intende adibire al servizio".

2 Tutto ciò premesso rileva nel caso l’articolo 49, comma 2, del codice del processo amministrativo per il quale "L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74.". Il che, unitamente ai principi di cui alla decisione n. 4 in data 7 aprile 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, comunque rilevante nelle controversie interessanti gli esiti di procedure selettive e/o concorsuali, impone la previa analisi del ricorso incidentale con il quale è stato, tra l’altro, prospettato che il ricorrente principale avrebbe dovuto esser escluso per le false dichiarazioni rese in esito alla "rimessa" ed al tipo di veicolo da utilizzare nell’esercizio del servizio. Ed, infatti, la fondatezza del profilo escludente, implicherebbe il difetto di legittimazione nel ricorrente principale e l’inammissibilità del ricorso quindi l’insussistenza dei presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio. Il che tuttavia non risulta precluso nella vicenda perché, il ricorso incidentale, in quanto non notificato al comune di Aprilia, al domicilio eletto presso il T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4, va dichiarato inammissibile (articolo 25 del c.p.a.).

4 Da tanto la necessità, anche in considerazione del termine di validità della graduatoria ex articolo 7 del bando, di integrare del contraddittorio. In applicazione degli articoli 27 e 49 del codice del processo amministrativo, si dispone quindi:

(a) l’integrazione del contraddittorio a mezzo notificazione individuale nei confronti di:

– Maurizio Montini (posizione in graduatoria n. 13);

– Emanuele Gasparini (posizione in graduatoria finale n. 5);

– Piasentin Orazio (posizione in graduatoria finale n. 16);

(b) l’integrazione del contraddittorio con pubblicazione per pubblici proclami dell’atto introduttivo per riassunto e con pubblicazione sul sito internet del S.U.A.P. (www.suapaprilia.it);

(c) quanto ai termini, si assegnano giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e giorni 7 (sette) dall’ultima delle notificazioni per il relativo deposito;

(d) il tutto, a pena dell’improcedibilità della proposta domanda di annullamento.

5 Ritiene altresì il Collegio di dover disporre incombenti istruttori per acquisire:

(a) copia delle istanze di partecipazione e di tutti i verbali della commissione di concorso, ove non già versati in allegato alla produzione effettuata in prossimità dell’odierna udienza;

(b) documentate relazione del presidente della commissione sui fatti di causa;

(c) quanto ai termini, si assegnano giorni 40 (quaranta) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– dispone gli incombenti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina:

– al ricorrente, pena l’improcedibilità del ricorso, di integrare il contraddittorio secondo le modalità ed in base ai termini di cui in motivazione;

– al comune di Aprilia di depositare la richiesta documentazione.

Fissa per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 19 aprile 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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