T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La I. S.r.l. ha impugnato il punto 6 dell’ordinanza n. 4 del 31 gennaio 1997 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio il quale prevede che "la tariffa di smaltimento in atto corrisposta dai Comuni utenti della discarica di cui trattasi è comprensiva del sovrapprezzo di L. 10 da corrispondere al Comune di Latina a titolo di ristoro economico", nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Avverso il provvedimento impugnato la Società ricorrente ha proposto diverse censure consistenti nell’incompetenza dell’Organo indicato ad emettere un provvedimento del genere; – nell’eccesso di potere per mancanza di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza di motivazione; – violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990.

In sostanza, la Società ricorrente ha impugnato il punto 6 della citata ordinanza n. 4 del 31.1.1997 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio perché con tale provvedimento si è inteso introdurre – a parere della ricorrente – una distorsione nella dinamica delle tariffe da corrispondere all’impianto destinato ad accogliere rifiuti urbani. Infatti, stabilendo che la tariffa concordata tra Comuni conferitori e gestore della discarica doveva – in forza di una disposizione obbligatoria regionale assunta con ordinanza – ritenersi comprensiva del sovrapprezzo di 10 Lire al kg conferito, da riconoscere al Comune di Latina quale Comune in cui è insediato l’impianto, nei fatti si riduceva il margine di utile del gestore portandolo alla soglia dell’equilibrio economico.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed il Comune di Latina.

Con ordinanza n. 1363/1997 il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato.

Con memoria in data 22 settembre 2011, la Società ricorrente ha rappresentato che il disposto dell’ordinanza n. 4/97 è stato superato con il punto 6) dell’ordinanza n. 4/98 (depositata in giudizio), che testualmente stabilisce che "la tariffa di smaltimento in atto corrisposta dai Comuni utenti della discarica di cui trattasi è incrementata di Lire 10 da corrispondere al Comune di Latina a titolo di ristoro economico". Tale nuova disposizione, a parere della ricorrente, ha chiarito che il contributo di Lire 10/kg si somma alla tariffa di smaltimento vera e propria e che il relativo onere è a carico dei Comuni con feritori.

Tenuto conto delle circostanze sopravvenute – come riconosciuto dalla stessa I. Srl nella memoria datata 22 settembre 2011 – deve ritenersi che il punto 6) dell’ordinanza n. 4/97, sostituito, prima, dall’ordinanza n. 4/98 (e, poi, dall’ordinanza n. 20/98) sia venuto meno e che sia stata soddisfatta, in tal modo, la finalità avuta di mira dalla ricorrente con la presentazione del ricorso.

I dubbi paventati dalla ricorrente in merito alla possibilità delle modifiche di cui si è detto di retroagire e porre nel nulla la disposizione impugnata fin dalla sua iniziale emanazione, risultano fugati dalla stessa Amministrazione regionale, la quale, con memoria datata 4 ottobre 2011, ha concordato sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, confermando, in tal modo, che non avrebbe avanzato pretese relativamente al periodo intercorrente tra l’emanazione dei diversi provvedimenti sopra indicati.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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