Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-05-2012, n. 6967 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 16 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di equa riparazione da lei proposta, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar della Campania con ricorso del 30 gennaio 1992. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo la P. si duole che la Corte di merito abbia rigettato la domanda, ritenendo che la ricorrente si trovasse in una situazione soggettiva di evidente indifferenza rispetto all’esito del proprio ricorso, tanto da non provvedere ad attivarsi tempestivamente, manifestando un sostanziale disinteresse per le sorti del giudizio, così da potersi ritenere provata l’insussistenza nei suoi confronti di un pregiudizio morale per il superamento del termine ragionevole di durata del processo.

Il ricorso è fondato. In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa (Cass. 2006/24438;

2008/24901; 2010/14753), tenuto anche conto che la mancata presentazione dell’istanza dopo un lungo tempo trascorso dalla proposizione della domanda legittima semmai la liquidazione del risarcimento in misura inferiore rispetto a quella normalmente ritenuta congrua (Cass. 2010/14753; 2011/3271).

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto sugli elementi costitutivi della domanda, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà sul merito del ricorso e prowederà anche a regolare le spese processuali della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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