Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 03-11-2011, n. 39725 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Gip del Tribunale di Roma, con decreto emesso il 7/1/2011, disponeva il sequestro preventivo dell’area demaniale sita tra la via del mare ed il collettore basso di sinistra del (OMISSIS), zona (OMISSIS), distinta in catasto al foglio 858 particella 15, poi divenuta 786; il tutto in ordine anche al reato di cui agli artt. 483 e 494 c.p. nei confronti, tra gli altri, di T.V..

L’interessato proponeva ricorso immediato per Cassazione, ex art. 325 c.p.p., comma 2 deducendo violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che, ai fini del decreto di sequestro preventivo, emesso il 07/01/011 dal Gip del Tribunale di Roma, erano state utilizzate illegittimamente le dichiarazioni auto indizianti rese dall’architetto T.V., in sede di sommaria informazione, ai CC di Roma Eur in data 18/02/09, con conseguente violazione dell’art. 63 c.p.p.;

2. che il decreto preventivo de quo era stato emesso il 07/01/011, allorquando era stata esercitata l’azione penale – mediante decreto di citazione diretta a giudizio, in data 06/09/010, da parte del PM in riferimento ad udienza dibattimentale fissata il 05/04/011, davanti al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con conseguente incompetenza funzionale del Gip del Tribunale di Roma ad emettere il predetto decreto di sequestro preventivo.

Successivamente T.V. con atto, in data 20/09/011, tramite il proprio difensore, quale procuratore speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso con conseguente inammissibilità, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d).

Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella proposizione del ricorso da parte del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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