Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 03-11-2011, n. 39723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, con sentenza emessa il 22/01/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di R.A. – imputata del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, (come contestato in atti ai capi a) e b) della rubrica) – la pena di gg. 30 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con conversione della pena detentiva in Euro 1.140,00 di multa.

Il PG presso della Corte di Appello di Trieste, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge in ordine al mancato aumento della pena base per la recidiva contestata.

Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 24/02/011, concludeva per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Nella fattispecie, con sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 22/01/010, a seguito di richiesta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., è stata applicata nei confronti di R.A. – imputata del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – la pena di gg. 30 di reclusione ed Euro 800,00 (con conversione della pena detentiva in Euro 1.140 di multa) così determinata: pena base gg. 30 di reclusione ed Euro 1032,00 di multa, aumentata per la continuazione a gg. 45 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, ridotta per il rito a gg. 30 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame vanno disattese le censure dedotte dal PG in ordine al mancato aumento della pena base in relazione alla recidiva contestata, per le seguenti ragioni principali:

1. Trattandosi di recidiva non obbligatoria, la stessa è stata implicitamente esclusa dal Tribunale di Trieste ai fini della rilevanza della stessa quanto alla pericolosità attuale dell’imputata.

2. In tema di patteggiamento il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal PM che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi del ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo (Giurisprudenza di legittimità consolidata:

Cass. Sez. 4, Sent. n. 20165 del 29/04/04, rv 228567; Cass. Sez. 1, Sent. n. 6898 del 25/01/97, rv 206442; Cass. Sez. 5, Ord. n. 102 del 03/02/95, rv 200465).

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto dal PG.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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